Il decreto legge 7 maggio 2026, n. 66, contenente disposizioni urgenti per il Piano Casa, approvato giovedì scorso dal Consiglio dei ministri, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (Serie Generale n.104 del 07-05-2026); l’entrata in vigore del provvedimento è prevista per oggi.
L’obiettivo del provvedimento è quello di incrementare l’offerta di alloggi a prezzi calmierati attraverso il recupero del patrimonio pubblico, housing sociale e il coinvolgimento dei privati. Nel comunicato del Governo si parlava di circa “60 mila alloggi popolari, ora non assegnabili perché in condizioni non adeguate e che richiedono interventi di ristrutturazione e rifacimento degli impianti essenziali”.
Il testo definitivo mantiene un forte impianto di semplificazione amministrativa, ma attenua una delle novità più controverse circolate nelle bozze: il ridimensionamento del ruolo delle Soprintendenze. La versione finale, infatti, sostituisce la “corsia veloce” ipotizzata inizialmente con una conferenza di servizi semplificata alla quale partecipano anche le amministrazioni preposte alla tutela di ambiente, paesaggio e beni culturali.
Secondo il Governo, il Piano casa potrà contare su oltre 10 miliardi di risorse pubbliche, tra fondi nazionali ed europei destinati all’housing sociale e al contrasto dell’emergenza abitativa, anche se nel decreto le risorse immediatamente stanziate risultano molto più contenute.
Articolo 1 – Finalità del Piano casa - Il decreto definisce gli obiettivi del Piano: favorire edilizia residenziale pubblica, sociale e convenzionata attraverso recupero, riconversione e rigenerazione urbana, con alloggi destinati alla vendita o locazione a prezzi accessibili. Tra i destinatari prioritari: giovani, studenti fuori sede, lavoratori mobili, giovani coppie, genitori separati e anziani in cohousing.
Articolo 2 – Programma straordinario ERP - Viene istituito il programma straordinario di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia pubblica e sociale. Le risorse ammontano a 970 milioni fino al 2030. Invitalia gestirà gli avvisi pubblici per selezionare i progetti, con possibilità di partenariati pubblico-privati. Le proposte dovranno favorire canoni calmierati, recupero di immobili pubblici inutilizzati e rigenerazione urbana.
Articolo 3 – Commissario straordinario - È previsto un Commissario straordinario fino al 2027, con poteri di coordinamento e ordinanza in deroga, salvo limiti penali, antimafia e paesaggistici. Entro 30 giorni dalla nomina dovrà avviare la ricognizione degli immobili pubblici inutilizzati destinabili a edilizia sociale. In caso di dissensi amministrativi sui progetti più complessi, la questione potrà essere rimessa al Consiglio dei ministri.
Articolo 4 – Fondo morosità incolpevole - Nasce un Fondo di garanzia per gli inquilini delle case popolari in condizioni di morosità incolpevole. La dotazione è di 22 milioni per il 2026 e 2 milioni per il 2027. Il Fondo coprirà rischio morosità e deposito cauzionale.
Articolo 5 – Riscatto degli alloggi pubblici - Il governo demanda a un decreto attuativo la definizione delle procedure per la vendita di immobili ERP e sociali. È riconosciuto un diritto di opzione all’acquisto per gli assegnatari non morosi che non possiedano altre abitazioni.
Articolo 6 – Locazione con riscatto - Gli interventi di edilizia sociale potranno prevedere formule di locazione di lunga durata con possibilità di riscatto progressivo dell’abitazione. Gli immobili dovranno mantenere la destinazione convenzionata secondo accordi con i Comuni.
Articolo 7 – Fondo housing coesione - Viene creato il “Fondo housing coesione”, gestito da Invimit Sgr, con una prima dotazione pubblica di 100 milioni nel 2026. Il fondo potrà essere alimentato anche da risorse FSC, fondi europei e programmi regionali.
Articolo 8 – Semplificazioni urbanistiche e soprintendenze - È uno dei punti politicamente più delicati del decreto. Gli interventi di demolizione, ricostruzione e ristrutturazione seguono il regime semplificato previsto dal Dl Semplificazioni 2020. Nel testo finale sparisce però la soluzione più drastica ipotizzata nelle bozze, che avrebbe ridotto il controllo preventivo delle soprintendenze a una semplice segnalazione successivamente verificabile. La versione approvata prevede invece una conferenza di servizi semplificata alla quale partecipano anche le amministrazioni competenti per ambiente, paesaggio, salute e beni culturali. I tempi vengono comunque compressi: 30 giorni per la conclusione della conferenza; 40 giorni nei casi con interessi sensibili; silenzio-assenso per amministrazioni assenti o non motivate. L’articolo disciplina inoltre il cambio di destinazione d’uso degli edifici, applicando agli interi immobili regole analoghe a quelle previste per le singole unità immobiliari, con vincolo trentennale della nuova destinazione.
Articolo 9 – Programmi infrastrutturali di edilizia integrata
È il cuore della parte “mercato + sociale” del Piano casa. Il decreto punta a creare programmi misti nei quali edilizia convenzionata e residenziale libera convivono nello stesso intervento, con forte prevalenza di capitali privati.
Articolo 10 – Consumo di suolo e rigenerazione urbana - Gli interventi devono avvenire prioritariamente: attraverso rigenerazione urbana; recupero di aree degradate; riuso del patrimonio edilizio esistente; recupero di edifici in aree agricole per lavoratori stagionali.
Articolo 11 – Vincoli e obblighi sugli immobili convenzionati - Gli operatori devono sottoscrivere un atto d’obbligo trascritto nei registri immobiliari entro 30 giorni dalla fine lavori. L’immobile deve mantenere la destinazione convenzionata per almeno 30 anni.
Articolo 12 – Pubblica utilità e semplificazioni regionali - L’approvazione degli interventi inseriti nei programmi di rigenerazione urbana comporta automaticamente dichiarazione di pubblica utilità.
Articolo 13 – Coordinamento normativo e abrogazioni - Il decreto modifica e abroga diverse norme precedenti sul “Piano casa Italia” e sul contrasto al disagio abitativo. Viene inoltre stabilito che gli alloggi sociali realizzati dovranno rispettare i requisiti dimensionali minimi previsti dal Testo unico edilizia.

