Dal 2026 il pignoramento dei crediti presso terzi da parte dell’Agenzia delle Entrate entra in una nuova fase, caratterizzata da una più intensa integrazione tra riscossione coattiva e flussi informativi fiscali. Con la Legge di Bilancio 2026 il legislatore è, infatti, intervenuto sul sistema della fatturazione elettronica, ampliando in modo significativo le fonti di conoscenza a disposizione dell’Agente della Riscossione e rendendo l’azione esecutiva più rapida e selettiva.

Una scelta che promette maggiore efficienza per l’erario, ma che impone agli operatori un’attenta riflessione sull’equilibrio tra poteri pubblici e garanzie del contribuente.

Il quadro normativo di riferimento resta quello delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ed, in particolare, dall’art. 72 bis, disposizione centrale nel sistema della riscossione esattoriale. La norma disciplina il pignoramento dei crediti verso terzi in deroga al modello ordinario previsto dal codice di procedura civile, configurando una procedura speciale che consente all’Agente della Riscossione di agire senza la preventiva autorizzazione del giudice dell’esecuzione. L’atto di pignoramento, notificato direttamente al debitore e al terzo, cumula le funzioni dell’atto esecutivo e dell’atto di citazione, riducendo drasticamente i tempi dell’azione coattiva.

Il presupposto dell’esecuzione resta la definitività del credito tributario. La notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di accertamento esecutivo segna l’avvio della fase patologica del rapporto fiscale e, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni senza pagamento, sospensione o rateizzazione, legittima l’Agente della Riscossione ad attivare l’esecuzione forzata. Qualora l’azione non venga intrapresa entro un anno dalla notifica del titolo, la legge impone la preventiva intimazione di pagamento ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. 602/1973, che concede al contribuente un ultimo e breve termine prima dell’espropriazione.

Con l’atto di pignoramento ex art. 72 bis il terzo, tipicamente l’istituto bancario o il cliente del debitore, viene direttamente ingiunto a versare le somme dovute all’Agente della Riscossione fino a concorrenza del credito iscritto a ruolo. In questa procedura l’intervento dell’autorità giudiziaria è differito ed eventuale: l’ordine dell’Agente si sostituisce al provvedimento di assegnazione e non è richiesta una preventiva dichiarazione del terzo.

È in questo assetto già fortemente sbilanciato a favore dell’erario che si inserisce la modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 che riguarda il piano informativo. La normativa interviene sulla disciplina della fatturazione elettronica prevedendo che i dati relativi alle fatture emesse da soggetti con pendenze esattoriali non saldate possano essere messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, saranno comunicati i dati relativi alla somma dei corrispettivi fatturati nei confronti di ciascun cliente del debitore nei sei mesi precedenti.

L’impatto operativo potrebbe essere decisamente significativo. Se finora l’azione esecutiva si fondava prevalentemente sui dati dell’anagrafe dei conti e sulle informazioni provenienti dall’INPS, l’integrazione con il sistema di interscambio consente ora al fisco di intercettare in tempo quasi reale i flussi economici generati dal debitore. Ne deriva la possibilità di attivare pignoramenti presso terzi altamente mirati, orientati verso i rapporti commerciali più rilevanti e potenzialmente più liquidi, con una sensibile riduzione dei tentativi infruttuosi.

La portata della modifica è rilevante sotto il profilo sistematico. Per la prima volta il legislatore consente un utilizzo diretto e strutturato dei flussi informativi del sistema di interscambio a fini esecutivi, superando la logica di un impiego meramente fiscale dei dati della fatturazione elettronica. L’Agente della Riscossione potrà così individuare con maggiore precisione i terzi debitori effettivamente esposti verso il contribuente moroso, selezionando i rapporti commerciali più significativi e riducendo il rischio di pignoramenti infruttuosi.

Il rafforzamento dei poteri dell’Agente della Riscossione non elimina tuttavia i limiti posti dall’ordinamento. Restano ferme le regole sulla parziale o totale impignorabilità di determinate somme, in particolare stipendi, pensioni e compensi, così come la necessità che il credito sia certo, liquido ed esigibile. Il contribuente conserva inoltre gli strumenti di tutela previsti dalla legge, dalla sospensione amministrativa alla contestazione degli atti esecutivi innanzi al giudice competente.

Le modalità tecniche di messa a disposizione dei dati del sistema di interscambio saranno definite con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, atteso nei primi mesi del 2026. Sarà questo atto a chiarire l’estensione concreta dell’accesso ai dati e a segnare il definitivo passaggio verso una riscossione sempre più organizzata, destinata a incidere profondamente sulle strategie operative degli enti impositori, dei professionisti e dei contribuenti.

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*Laura Pelucchi, Partner di La Scala Società tra Avvocati

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