L’istituto della trascrizione – precisa il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (sentenza 24 giugno 2026 n. 413) - attua una forma di pubblicità a tutela della circolazione dei beni e, nell’ambito della espropriazione esecutiva immobiliare, la trascrizione dell’atto di pignoramento nei pubblici registri immobiliari completa il pignoramento, quale fattispecie a formazione progressiva, e ne consente la produzione degli effetti sostanziali di opponibilità nei riguardi dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti.

La trascrizione

La trascrizione è pertanto elemento perfezionativo del pignoramento immobiliare, teleologicamente destinato, combinando i propri effetti con la trascrizione del successivo decreto di trasferimento, a preservare la fruttuosità dell’acquisto (a titolo derivativo) del diritto immobiliare staggito ad opera dell’aggiudicatario o dell’assegnatario. Ben si spiega, in tale prospettiva, come il Giudice dell’Esecuzione, chiamato a delibare sull’istanza di vendita, sia tenuto a verificarne l’avvenuto compimento, quale integrazione dell’atto di esordio della procedura ma soprattutto quale condizione per l’utile proseguibilità dell’espropriazione verso un trasferimento ritualmente opponibile ai terzi: sicché la mancata trascrizione (o la mancata prova di essa) osta financo all’apertura della fase liquidativa, altrimenti minata nella stessa possibilità di realizzare un’efficace traslazione del bene staggito.

La prova

La trascrizione può essere provata soltanto a mezzo della produzione in giudizio - in originale o in copia conforme - della nota di trascrizione, la quale ha la funzione di fonte della pubblicità immobiliare, improntata al principio di autoresponsabilità, secondo il quale, essendo la nota di trascrizione un atto di parte, gli effetti connessi alla formalità della trascrizione si producono in conformità e in stretta relazione al contenuto della nota stessa. 

Solo le indicazioni in essa riportate consentono, infatti, di individuare, senza possibilità di equivoci ed incertezze, gli elementi essenziali del negozio, i beni ai quali esso si riferisce e il soggetto al quale la domanda sia rivolta, senza che possa essere surrogata né dai contenuti dei titoli presentati o depositati con la nota stessa, né dalla confessione della controparte.

La notifica dell’atto di pignoramento

Ancora si consideri che a seguito della notifica dell’atto di pignoramento, si pongono due alternative: a) l’atto notificato viene consegnato dall’Ufficiale giudiziario al Conservatore dei registri immobiliari perché proceda alla trascrizione, restituendo il duplo della nota di trascrizione (art. 557, II, c.p.c.); b) tale adempimento viene curato direttamente dal creditore procedente, che a tal fine deve richiedere l’atto notificato all’Ufficiale giudiziario (art. 557, III, c.p.c.). Nel caso in cui il creditore abbia provveduto alla trascrizione in autonomia, il deposito di titolo, precetto e pignoramento andranno effettuati nei quindici giorni ed il deposito della nota di trascrizione avverrà, invece, appena la stessa sarà restituita.

La distinzione necessaria

Occorre operare una distinzione: un conto è la mancata trascrizione del pignoramento, che, impedendo l’esplicazione dell’effetto di inopponibilità ai creditori (e all’acquirente in sede esecutiva, ex art. 2919 c.c.) degli atti dispositivi aventi per oggetto il bene pignorato che siano stati compiuti successivamente al pignoramento, si pone quale ostacolo alla effettiva messa in vendita del bene, non potendosi assicurare la prevalenza dell’acquisto dell’aggiudicatario rispetto ad atti trascritti prima del decreto di trasferimento. Altro conto è l’eventuale tardività del deposito della nota di trascrizione a condizione, ovviamente, che il deposito avvenga pur sempre prima che sia celebrata l’udienza ex art. 569 c.p.c. o, al più tardi, in occasione della stessa.

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