L’ordinamento giuridico prevede che se vengono colpiti beni di valore manifestamente sproporzionato rispetto al credito, il debitore può chiedere:
- la riduzione del pignoramento (articolo 496 del cpc);
- la limitazione dei mezzi esecutivi (articolo 483 del cpc);
- in determinati casi, proporre opposizione agli atti esecutivi.
Riduzione del pignoramento
Con riferimento, in particolare, alla riduzione del pignoramento sottolinea il Tribunale di Teramo (sentenza 30 settembre 2026 n. 1002) come essa costituisca uno specifico rimedio endoesecutivo demandato alla valutazione del Giudice dell’Esecuzione, il quale è chiamato ad accertare se il valore dei beni assoggettati all’espropriazione risulti manifestamente eccedente rispetto all’ammontare complessivo delle ragioni creditorie azionate e delle spese della procedura.
L’eventuale inopportunità, o finanche la (pretesa) illegittimità dei provvedimenti del Giudice dell’Esecuzione che abbiano disposto il frazionamento dei beni pignorati e la successiva riduzione del pignoramento ai sensi dell’art. 496 c.p.c., con esclusione dal vincolo di alcune delle autonome unità immobiliari catastali derivanti dal suddetto frazionamento, non costituisce causa di nullità insanabile della procedura esecutiva, onde deve essere fatta necessariamente fatta valere con una tempestiva opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso quei provvedimenti.
La norma dell’art. 496 c.p.c. è un complemento del precedente art. 483 c.p.c., perché, nell’ambito della singola espropriazione, provvede ad impedire gli eccessi, il cui pericolo l’art. 483 c.p.c. allontana nell’ipotesi di più mezzi di espropriazione.
Rapporto tra beni pignorati e processo esecutivo
Resta inteso, peraltro, che il rapporto tra ammontare dei beni pignorati e necessità del processo esecutivo non può essere aprioristicamente determinato, dal momento che, nel corso del processo, sono consentiti gli interventi dei creditori i quali, se privilegiati, concorrono sul ricavato conservando la loro prelazione e, se chirografari, concorrono a parità degli altri, ove spieghino rituale e tempestivo intervento.
Pertanto, il creditore pignorante è legittimato ad espropriare più di quanto sarebbe necessario per soddisfare il suo credito e il Giudice cui sia richiesta la riduzione del pignoramento deve tener conto di questa eventualità nell’esercizio del potere discrezionale di cui all’art. 496 c.p.c., senza che possa ritenersi sussistente l’illegittimità del procedimento per il solo fatto del pignoramento di beni immobili in eccesso.
Ma non è tutto. Nel vigente sistema processuale non si rinviene alcun principio in forza del quale sia legittimamente predicabile l’illiceità di una richiesta di pignoramento, da chiunque essa provenga e comunque sia stata attuata, atteso che, in presenza di una previsione normativa di discrezionalità del Giudice quale quella prevista dall’art. 496 c.p.c. in materia di riduzione anche officiosa del pignoramento stesso, è da escludere qualsiasi forma di illegittimità o di invalidità di tale atto; ne consegue che, in relazione alla predetta richiesta, non è configurabile, alcun risarcimento, ex art. 2043 c.c..
Conclusioni
Infine, per addivenire ad una misura per così dire corretta del pignoramento, anche nell’ottica della valutazione dell’istanza di riduzione, si può far riferimento come parametro indicativo non vincolante al criterio di cui agli artt. 517 e 546 c.p.c.. È vero che tali norme non vengono richiamate dall’art. 496 c.p.c., ma deve ritenersi l’applicabilità in via analogica del principio ad esse sotteso, consistente nella necessità di garantire i crediti azionati entro margini di sicurezza.

