Famiglia

Più spazio alla mediazione familiare: arrivano gli elenchi nei tribunali

Il giudice in ogni momento può invitare le parti a informarsi sullo strumento. Dal 30 giugno hanno effetto le norme sull’istituzione delle liste di professionisti

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di Selene Pascasi

Una spinta alla mediazione familiare, nell’intento di incentivare la strada di una riorganizzazione condivisa e senza scontri delle relazioni familiari, entrate in crisi perché prossime o reduci da separazioni o da divorzi. A darla è la riforma del processo civile (decreto legislativo 149/2022), che codifica la possibilità di ricorrere alla mediazione familiare nelle diverse fasi del processo. Per rendere pienamente operative le novità, in questi giorni i tribunali stanno istituendo i nuovi elenchi dei mediatori familiari: le norme che li disciplinano hanno effetto dal prossimo 30 giugno.

L’informativa

La mediazione familiare mira a sollecitare il dialogo fra genitori così da metterli nelle condizioni migliori per raggiungere gli accordi più idonei a tutelare gli interessi delle persone coinvolte, soprattutto dei figli minorenni. Il tutto grazie al mediatore, figura terza ed estranea al contesto giudiziario, cui non spetta risolvere la controversia ma aiutare gli ex a trovare un accordo.

Per questo, le disposizioni che regolano il nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, introdotto dalla riforma del processo civile, citano in più punti la possibilità di ricorrere alla mediazione familiare.

Intanto, l’articolo 473-bis.14 del Codice di procedura civile sancisce che il giudice – già nel decreto di fissazione dell’udienza di prima comparizione – informi le parti della possibilità di giovarsi della mediazione familiare.

L’articolo 473-bis.10 del Codice di procedura civile, comunque, prevede che, in qualsiasi momento, il giudice possa avvisare le parti della chance di fruire dell’iter della mediazione familiare, invitandole a rivolgersi a un mediatore per avere chiarimenti sulle finalità, sui contenuti e sulle modalità del percorso e valutare se intraprenderlo oppure no.

Provvedimenti temporanei e urgenti

Sempre in base all’articolo 473-bis.10 del Codice di rito, il giudice, qualora ne ravvisi l’opportunità e sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti che reputi siano opportuni per le parti e i figli, così da consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino la mediazione per stringere accordi, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.

Gli accordi bussola

Indice del valore riconosciuto dal legislatore allo strumento della mediazione familiare è inoltre il nuovo testo dell’articolo 337-ter del Codice civile, anch’esso modificato dalla riforma del processo civile. La norma dispone che il giudice, nell’adottare i provvedimenti concernenti i figli, prende atto, se non contrari al loro interesse, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare – si precisa ora – se raggiunti all’esito di un percorso di mediazione familiare.

Il divieto

Il ricorso alla mediazione familiare è invece espressamente vietato dall’articolo 473-bis.43 del Codice di procedura civile quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, o se sia pendente un procedimento penale in una fase successiva ai termini dell’avviso di concluse indagini preliminari in relazione alle condotte esplicitate dall’articolo 473-bis.40 del Codice di rito: si tratta di abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere perpetrati da una parte nei confronti dell’altra o dei figli minori.

Il divieto di iniziare un percorso di mediazione familiare opera anche quando le condotte relative a questi (presunti) reati sono allegate o se comunque emergono in corso di causa.

Inoltre, il mediatore deve interrompere immediatamente il percorso di mediazione familiare intrapreso se nel corso di questo emergono notizie di abusi o di violenze.

I mediatori

La riforma (introducendo gli articoli da 12-bis a 12-sexies nelle disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile) prevede anche l’istituzione, presso ogni tribunale, di un elenco di mediatori familiari. Potranno chiedere di esservi inseriti soltanto i professionisti in possesso di questi requisiti:

- iscrizione da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari annoverate nella lista tenuta dal ministero delle Imprese e del Made in Italy;

- formazione adeguata e specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia, nella tutela dei minorenni, nella violenza domestica e di genere;

- condotta morale specchiata.

L’attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili devono essere regolate con decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il ministro della Giustizia e con il ministro dell’Economia e delle finanze.

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