Dopo il voto finale della Camera del 14 maggio 2026, il disegno di legge A.C. 1716-A compie il primo vero passo verso il riordino della Polizia Locale, ferma alla legge quadro del 1986. La riforma delega il Governo a riscrivere funzioni, armamento, tutele, accesso alle banche dati e rapporti con le forze di polizia statali. Ora il testo passa al Senato.

L’Assemblea della Camera dei deputati ha approvato, il 14 maggio 2026, il disegno di legge A.C. 1716-A e abbinati recante “Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della Polizia Locale”. Dopo quasi quarant’anni dalla legge quadro n. 65 del 1986, Montecitorio ha dato il primo via libera alla riforma organica del settore, affidando al Governo una delega ampia per riscrivere, attraverso uno o più decreti legislativi, l’intera architettura normativa che disciplina il personale dei corpi e dei servizi di Polizia Locale di comuni, province e città metropolitane. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato. Il testo, di iniziativa governativa, era stato presentato alla Camera il 16 febbraio 2024. Assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali) in sede referente, ha concluso il proprio esame in commissione il 22 aprile 2026, dopo che la relatrice Montaruli (FdI) ha ricevuto il mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea. Nel corso dell’iter il d.d.l. ha abbinato cinque proposte di iniziativa parlamentare (C. 125, C. 600, C. 875, C. 1727 e C. 1862) ed è stato assunto quale testo base nella seduta del 3 dicembre 2025.

Quarant’anni di legge quadro immobile

Per comprendere la portata del provvedimento che, comunque, dovrà ottenere sia l’approvazione della camera che del Senato, occorre fare un passo indietro. Il riferimento normativo fondamentale in materia è ancora, oggi, la legge n. 65/1986, rubricata “Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale”. Una normativa originata in un’Italia priva di internet, di smartphone, di telecamere di sorveglianza diffuse, e di tutta la complessità della sicurezza urbana contemporanea. Nel frattempo, il quadro costituzionale era profondamente mutato con la riforma del Titolo V del 2001, che ha attribuito alla competenza residuale regionale la materia della “polizia amministrativa locale”, riservando allo Stato l’ordine pubblico e la sicurezza primaria (art. 117, co. 2, lett. h, Cost.). Il decreto legislativo n. 112/1998 (Bassanini) aveva già conferito agli enti locali le funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi attribuite. I successivi interventi, dal decreto-legge n. 92/2008 al decreto Minniti n. 14/2017, dal decreto sicurezza n. 113/2018 fino alla legge di bilancio 2021 con l’istituzione del Fondo per la riforma della Polizia Locale, avevano tentato aggiustamenti parziali, senza mai toccare l’impianto strutturale della legge quadro. I tentativi di riforma organica non erano mancati: nella XVII legislatura alla Camera, nella XVI al Senato, e ancora nella XVIII, dove la I Commissione aveva adottato il 22 settembre 2021 un testo unificato come base per l’esame. Nessuno era giunto in porto. L’approvazione del 14 maggio della Camera assume quindi un valore storico indiscutibile: per la prima volta una riforma organica della Polizia Locale supera il vaglio di Montecitorio dopo decenni di tentativi rimasti incompiuti.

Struttura della delega, 7 articoli per una rivoluzione ordinamentale

Il disegno di legge approvato il 14 maggio dalla Camera si compone di sette articoli. Il primo conferisce al Governo la delega per adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla revisione della legge n. 65/1986 e all’update della materia. La procedura di adozione degli schemi di decreto prevede la proposta del Ministro dell’interno di concerto coi Ministri della pubblica amministrazione, degli affari regionali, della giustizia e dell’economia; l’intesa in sede di Conferenza unificata; il parere del Consiglio di Stato; il doppio passaggio parlamentare innanzi le Commissioni competenti. Gli articoli 2 e 3, hub politico-giuridico del provvedimento, dettano rispettivamente i principi e criteri direttivi generali e quelli specifici. L’articolo 4, introdotto in sede referente, disciplina il coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali nella formazione del personale e nel finanziamento della sicurezza integrata e urbana. L’articolo 5 concerne i contenuti minimi dei regolamenti del servizio di Polizia Locale. L’articolo 6 reca le disposizioni finanziarie. L’articolo 7, anch’esso inserito in commissione, introduce la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome.

Novità principali: qualifiche all’armamento, CED, patrocinio legale

Entrando nel merito dei principi e criteri direttivi specifici dell’articolo 3, la vera “agenda di governo” che i decreti legislativi dovranno attuare, emergono talune innovazioni di rilievo:

Qualifiche e pubblica sicurezza. Il Governo dovrà ridefinire le funzioni per le quali è attribuita la qualità di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, mantenendo in capo al Prefetto la competenza per l’attribuzione di quest’ultima qualifica. Significativo è l’ampliamento delle ipotesi di revoca o mancato conferimento della qualifica: oltre ai requisiti già previsti dalla legge del 1986, vengono aggiunti la condanna non definitiva (incluse le sentenze di patteggiamento e di non punibilità), il licenziamento per giusta causa da una pubblica amministrazione e, novità assoluta introdotta in commissione, la presenza di ulteriori elementi ostativi, pure in assenza di condanna penale, ove la condotta risulti lesiva dell’onore e del prestigio del corpo o socialmente pericolosa.

Il comandante della Polizia Locale. La delega prevede una disciplina specifica per la figura apicale del corpo. L’incarico sarà conferito a tempo determinato, con responsabilità diretta nei confronti del sindaco o del presidente della città metropolitana per l’attuazione delle direttive in materia di sicurezza urbana. La selezione dovrà avvenire tramite una procedura pubblica affidata a commissioni tecniche, composte pure da chi abbia maturato significativa esperienza nel settore, senza diritto a compensi o gettoni di presenza per i commissari. Si dovrà valorizzare l’esperienza maturata nel corpo di appartenenza, verificando al contempo il possesso dei titoli professionali richiesti per l’accesso alla carriera dirigenziale pubblica.

Tutele assicurative e infortunistiche. L’articolo 3, lettera g), l’unico del provvedimento che determina oneri finanziari quantificabili, introduce disposizioni in materia assistenziale, assicurativa e infortunistica. La delega prevede specifiche classi di rischio calibrate sui compiti svolti, il rimborso delle spese di degenza, l’equo indennizzo per infermità da causa di servizio e la conferma dell’applicazione della disciplina sulle “vittime del dovere” e i relativi benefici ai familiari. Il Servizio Bilancio della Camera, nella sua verifica delle quantificazioni (n. 465 del 27 aprile 2026), ha ritenuto congruo il ricorso al Fondo per la riforma della Polizia Locale istituito dalla legge di bilancio 2021 con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, stimando oneri non superiori a 5.000 casi annui con un indennizzo medio di 4.000 euro per infortunio, sulla base dei dati INAIL 2018-2022.

Patrocinio legale. Introdotta in commissione, la lettera i) dell’articolo 3 riconosce al personale della Polizia Locale che agisca come agente di pubblica sicurezza o ufficiale di polizia giudiziaria il diritto di avvalersi del patrocinio legale per fatti compiuti in servizio e connessi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica. Le spese legali sono poste a carico dell’ente di appartenenza qualora l’interessato si avvalga di un libero professionista di fiducia; in alternativa, il personale può ricorrere all’avvocatura dell’ente, ove costituita. È previsto il diritto di rivalsa dell’ente in ipotesi di responsabilità dolosa dell’imputato.

Accesso alle banche dati. Le lettere l) e m) dell’articolo 3 affrontano il tema dell’interoperabilità informativa. I corpi di Polizia Locale potranno accedere al CED, il Centro elaborazione dati delle forze di polizia istituito dall’articolo 8 della legge n. 121/1981, per inserire dati essenziali derivanti dalle proprie attività di prevenzione e repressione. Sarà inoltre previsto l’accesso ai sistemi informativi del Pubblico registro automobilistico (PRA) e della Direzione generale per la motorizzazione del MIT. In ambedue i casi il principio-guida è quello dell’onerosità, con attribuzione delle spese agli enti locali, salvo il possibile cofinanziamento di convenzioni ai sensi della nuova lettera b) dell’articolo 4.

Collegamento con il NUE 112. La delega prevede anche il collegamento tra il numero unico di emergenza 112 e le sale operative dei corpi di Polizia Locale, con definizione delle procedure di accesso al CED e dei criteri di selettività oggettiva e soggettiva nell’accesso ai dati, nel rispetto dei principi di sicurezza informatica.

Armamento e addestramento. La lettera n) demanda al Governo la disciplina dell’armamento individuale e di reparto, individuato tra le armi comuni da sparo e le armi a impulsi elettrici (i taser, introdotti in via sperimentale dal decreto sicurezza del 2018), nonché degli strumenti di autodifesa. La lettera o) afferisce all’addestramento, l’utilizzo e il porto delle armi, anche fuori dall’ambito territoriale dell’ente di appartenenza per esigenze di mobilità connesse al servizio o per le ipotesi previste dall’articolo 5, c. 1, lettera b).

Telecamere indossabili (bodycam). Introdotte in sede referente, le bodycam sono state inserite esplicitamente tra i dispositivi di tutela dell’incolumità del personale che i regolamenti di servizio devono individuare. La misura non comporta un obbligo automatico e immediato per tutti gli enti, ma costituisce la prima base normativa nazionale per la loro adozione sistematica nei corpi di Polizia Locale.

Copertura finanziaria, meccanismo a più livelli

Sotto il profilo finanziario il provvedimento adotta un approccio strutturato su più livelli consecutivi, analogo a quello già utilizzato per la delega fiscale (legge n. 111/2023) e per la riforma della Corte dei conti (legge n. 1/2026). L’articolo 6, c. 1, indica quale prima fonte di copertura il Fondo per la riforma della Polizia Locale (cap. 2546 del Ministero dell’interno). Il Servizio Bilancio ha peraltro segnalato che le risorse del Fondo per il 2026 sono state già azzerate dal decreto-legge n. 23/2026 a copertura di altri interventi in materia di sicurezza urbana: la disponibilità effettiva è pertanto di 20 milioni annui a decorrere dal 2027. Ove le risorse del Fondo risultassero insufficienti, il comma 2 rinvia alla procedura dell’articolo 17, c. 2, della legge di contabilità pubblica (legge n. 196/2009), con obbligo di stanziamento preventivo. Il comma 3 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria per tutte le disposizioni diverse dalla lettera g) dell’articolo 3.

Profili costituzionali, riparto Stato-regioni al centro

La riforma in itinere non è priva di complessità costituzionali che, se andrà a buon fine, i decreti legislativi delegati dovranno affrontare. La giurisprudenza della Corte costituzionale ha delineato nel tempo un confine non sempre nitido tra la “sicurezza primaria” di esclusiva competenza statale e la “polizia amministrativa locale” di competenza regionale residuale. Le sentenze nn. 167/2010, 236/2020, 176/2021 e 69/2023 hanno progressivamente precisato gli spazi di intervento del legislatore regionale, escludendone la competenza a disciplinare unilateralmente forme di coordinamento con le forze di polizia statali (art. 118, c. 3, Cost.), ma riconoscendogli estesi margini nell’organizzazione interna dei corpi locali, nella formazione e nel finanziamento delle politiche di sicurezza integrata. L’articolo 4, introdotto in sede referente, tenta di rispettare questo delicato equilibrio, distinguendo tra principi generali statali e ambiti di potestà legislativa regionale residuale (formazione del personale e cofinanziamento delle convenzioni in materia di sicurezza integrata), richiamando l’articolo 118, c. 3, della Costituzione.

Il giudizio del Comitato per la legislazione

Non sono mancate le riserve tecniche. Il Comitato per la legislazione, nel parere reso il 10 dicembre 2025 sul testo base, aveva sollevato talune osservazioni: sulla tecnica dello scorrimento dei termini di delega, definita dalla Corte costituzionale (sentenza n. 261/2017) come una formulazione “oggettivamente complessa”; sul termine per l’adozione dei decreti integrativi e correttivi, ritenuto non idoneo a individuare in modo inequivoco il termine ultimo di esercizio; sulla formulazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), relativa alle operazioni di polizia giudiziaria fuori ambito territoriale, che la giurisprudenza costituzionale richiede siano definite con adeguato grado di determinatezza in materia penale; e sui titoli professionali richiesti per il comandante del corpo, di cui si chiedeva una più chiara specificazione.

Una delega che vale il suo tempo

Col voto finale del 14 maggio 2026 la Camera ha compiuto il primo passaggio decisivo della riforma. Durante le dichiarazioni di voto finale sono emerse posizioni differenziate: diversi gruppi di opposizione hanno annunciato l’astensione criticando l’ampiezza della delega e l’assenza di maggiori risorse, mentre i gruppi di maggioranza hanno rivendicato l’approvazione come un update ormai non più rinviabile di una normativa ferma al 1986. Ora il testo passa al Senato e, in ipotesi di approvazione definitiva, il Governo avrà dodici mesi per adottare i decreti legislativi attuativi. Per gli operatori della Polizia Locale si tratta comunque del passaggio parlamentare più rilevante degli ultimi quarant’anni.

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