Polizia di Stato, promozione per meriti straordinari riallineata a quella per concorso
La Corte costituzionale ha escluso lo "scavalcamento" da parte dei vice sovrintendente vincitori in un momento successivo
La Corte costituzionale, sentenza n. 224 depositata il 27 ottobre, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 75, primo comma, del Dpr n. 335 del 1982, nella parte in cui non prevede l'allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti.
In particolare solo per questi ultimi, i vice sovrintendenti che accedono alla qualifica per concorso o procedura selettiva, la decorrenza scatta dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze (a seguito della novella dell'articolo 2 del Dlgs n. 53 del 2001). Senza dunque alcun meccanismo di riallineamento per i vice sovrintendenti già in precedenza promossi per merito straordinario, dal momento che per loro è rimasto inalterato il disposto dell'articolo 75, primo comma, del Dpr. 335 del 1982 che fa decorrere l'anzianità (sia economica che giuridica) dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha dato luogo all'assegnazione della qualifica superiore.
Una disciplina differenziata che dunque portava ad uno "scavalcamento" da parte dei vice sovrintendenti che avevano avuto accesso alla qualifica per concorso o procedura selettiva, rispetto a quelli in precedenza promossi nella medesima qualifica per merito straordinario.
L'"ingiustizia", osserva la Corte, è stata avvertita dallo stesso legislatore, il quale per il futuro ha previsto (articolo 3, comma 1, lettera g), numero 1), del Dlgs n. 172 del 2019) che ai vice
sovrintendenti promossi per merito straordinario sia consentito di accedere, al fine di beneficiare di una decorrenza giuridica più favorevole, ai concorsi e alle selezioni previste per la medesima qualifica già posseduta.
Per il passato invece la reductio ad legitimitatem della disposizione censurata può farsi escludendo lo "scavalcamento" nella decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente da parte di coloro che l'abbiano conseguita con procedura concorsuale o selettiva (e quindi dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze) in un momento successivo rispetto alla nomina di quelli che la stessa qualifica abbiano in precedenza già ottenuto per merito straordinario (e quindi con decorrenza «dalla data del verificarsi dei fatti» posti a fondamento della nomina stessa).
Ciò può realizzarsi mediante il necessario riallineamento della decorrenza giuridica della nomina di questi ultimi a quella dei primi nell'ipotesi in cui, in concreto, tale evenienza si verifichi, "senza peraltro che ciò incida sulla decorrenza economica che – come già rilevato – non soffre la differenziazione qui censurata".