No al dehors del bar-ristorante “MiDiCi” sulla spiaggetta della “banchinella” nel porto di Marina Grande a Capri, dove la presenza di uno “scivolo” a mare ne rende evidente la destinazione al varo e alaggio di piccole imbarcazioni. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7956/2026, ha dato ragione al Comune (assistito da Fidanzia Gigliola Studio Legale), ribaltando la precedente decisione del Tar Campania (n. 6796/2025) e confermando la legittimità del diniego della concessione demaniale.
La società Il Cavalluccio Marino aveva chiesto una concessione stagionale quinquennale per installare una piattaforma in legno di circa 65 metri quadrati su una spiaggetta di 236 mq. Il Comune aveva respinto la domanda perché il regolamento portuale riserva quell’area alle operazioni di tiro e varo. La società sosteneva invece che tale destinazione non fosse inderogabile, richiamando una disposizione regolamentare che consente lo svolgimento di attività imprenditoriali all’interno del porto previa presentazione di una SCIA alle autorità competenti. Il Tar Campania aveva accolto il ricorso del ristoratore, ritenendo necessaria una valutazione concreta della compatibilità del progetto con l’uso pubblico dell’area.
Il Consiglio di Stato chiarisce che la destinazione delle diverse aree del porto, stabilita dalla pianificazione regionale, non può essere modificata dal Comune in sede di rilascio delle singole concessioni demaniali. Nel caso di Capri, autorizzare il dehors avrebbe significato svuotare di efficacia le previsioni del regolamento portuale. Per questo, affermano i giudici, «il contenuto dispositivo del regolamento [...] e l’assetto ivi definito dell’area portuale in questione funge da paletto invalicabile per l’amministrazione chiamata a dare risposta all’istanza di parte». L’accoglimento della richiesta, infatti, si sarebbe tradotto in una «sostanziale vanificazione dei precetti contenuti nel regolamento».
Il Collegio, si legge in una nota dello studio, ha rilevato che la norma regolamentare applicata dal Tar a sostegno della derogabilità delle destinazioni sovraordinate,rinviando espressamente all’art. 68 del codice della navigazione , consente ai privati semplicemente di svolgere attività imprenditoriali e nautiche in genere, senza però prevedere il potere del Comune di concedere aree demaniali in uso esclusivo, potere chetrova la propria fonte nel diverso art. 36 del codice della navigazione.
Da ciò deriva che il provvedimento di diniego adottato dal Comune è legittimo, in quanto vincolato a monte dalla pianificazione regionale. Né assume rilievo la presenza, nella stessa area portuale, di altre attività commerciali analoghe, dal momento che le relative concessioni erano state rilasciate prima dell’entrata in vigore del regolamento.

