L'ANALISI DELLA DECISIONE
Per la responsabilità per disastri funiviari, la posizione di garanzia e l'obbligo di protezione nei confronti degli utenti sono configurabili esclusivamente in capo ai soggetti che l'ordinamento di settore individua come responsabili dell'impianto, Esercente, Capo servizio e Direttore di Esercizio, in quanto figure specificamente abilitate dall'autorità pubblica di sorveglianza sulla base di una verifica puntuale delle competenze e dell'idoneità. Tale attribuzione normativa di ruoli "pare escludere in radice la possibilità di un coinvolgimento di soggetti diversi", non potendo un accordo tra privati derogare a norme di legge di carattere imperativo né esautorare un pubblico ufficiale, in qualità di Direttore di Esercizio, dalle proprie funzioni autoritative e certificative.

La sentenza del Tribunale di Verbania ha affrontato la posizione di due dei cinque imputati per il reato di disastro colposo ex art. 449 c.p., omicidio colposo e lesioni colpose ex artt. 589 e 590 c.p. relativamente alla nota vicenda del crollo della funivia Stresa-Mottarone, occorso in data 23 maggio 2021.
Sulla base delle consulenze agli atti il GUP ha individuato la causa del crollo della funivia nella rottura della fune traente superiore...


