La Cassazione (sentenza n. 21077/26) ha fornito dei chiarimenti significativi in materia di criminalità organizzata, stabilendo un principio di diritto significativo per la sorte di molte imprese. Infatti le Sezioni unite penali hanno deciso che il giudice della prevenzione ha il pieno potere di respingere la richiesta di "controllo giudiziario" se accerta che l'azienda non è più in pericolo di infiltrazione mafiosa.

Corte di cassazione - Sezioni Unite penali - Sentenza 8 giugno 2026 n. 21077 - commento - Presidente Andreazza; Relatore Silvestri; Pm - difforme - Serrao D'Aquino

LA MASSIMA

Sicurezza pubblica e forze di polizia - Misure di prevenzione - Misure di prevenzione patrimoniale - Controllo giudiziario delle aziende - Controllo volontario - Presupposti - Apprezzamento del giudice della prevenzione. (Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, articoli 34 bis, commi 1 e 6, e 84)

Il giudice della prevenzione, cui sia stata richiesta l'applicazione del controllo previsto dall'articolo 34-bis, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n 159 (cosiddetta "codice antimafia"), preso atto dell'emissione dell'informazione antimafia interdittiva e della pendenza del relativo giudizio di impugnazione, ove accerti, nell'ambito dei compiti affidatigli, l'insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa in capo alla impresa richiedente, è tenuto a rigettare la richiesta stessa.

Le sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi sulla questione se, in presenza di una richiesta di applicazione del controllo giudiziario “volontario” previsto dall'articolo 34-bis, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (cosiddetto codice antimafia), il giudice, preso atto dell'emissione dell'informazione antimafia interdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo avverso la stessa, debba accertare la sussistenza dell'infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo...

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