La legge delega sulla riforma del processo civile (legge 206/2021) contiene importanti indicazioni per la modifica della disciplina dell’arbitrato cui il Governo deve ora dare attuazione. A differenza delle ultime riforme (1994 e 2006), il legislatore non ha perseguito una modifica strutturale ma si è limitato a modifiche puntuali.
La novità più cospicua è la rimozione del divieto per gli arbitri di assumere provvedimenti cautelari, cioè provvedimenti urgenti destinati a garantire l’esito del giudizio, che, nel regime attuale, costituiscono prerogativa esclusiva del giudice ordinario anche quando il merito della controversia sia devoluto ad arbitri. Si tratta di un divieto anacronistico, che isola l’Italia nel panorama internazionale e limita l’efficacia dei giudizi arbitrali con sede in Italia. La legge delega mira, da un lato, a consentire ai compromettenti di attribuire agli arbitri il potere di assumere provvedimenti cautelari, e, dall’altro, ad escludere il corrispondente potere dell’autorità giudiziaria.
Altro principio ispiratore riguarda l’indipendenza e l’imparzialità degli arbitri e la trasparenza su circostanze che possano far dubitare dell’esistenza di tali fondamentali requisiti. La legge mira ad introdurre un obbligo degli arbitri di rivelare, quando accettano l’incarico, ogni circostanza rilevante ai fini dell’accertamento dell'imparzialità e dell’indipendenza, con conseguente invalidità dell’accettazione o decadenza dall'incarico. Si tratta di un obbligo già invalso nella prassi arbitrale e previsto dai regolamenti arbitrali più utilizzati.
Le statistiche delle principali istituzioni arbitrali evidenziano un notevole e crescente coinvolgimento di imprese italiane. Nel 2020, la Camera arbitrale di Milano, principale istituzione arbitrale italiana, ha registrato 120 nuovi procedimenti arbitrali, con un aumento del 18% rispetto al 2019 e un incremento del 50% del valore delle controversie. Sempre nel 2020, 946 nuove domande di arbitrato sono state registrate presso la Corte internazionale di arbitrato della Camera di commercio internazionale di Parigi (Cci), istituzione arbitrale che amministra procedimenti in più Paesi. Le parti italiane (112 domande) sono al quarto posto. Le statistiche rivelano però una perdurante diffidenza verso l’Italia come sede di procedimenti e la preferenza per ordinamenti, quali Francia, Svizzera e Inghilterra, tradizionalmente favorevoli all’ampio riconoscimento dei poteri degli arbitri e dell’autonomia delle parti nel regolare aspetti procedurali e sostanziali. Pur essendo al quarto posto per numero di parti, nel 2020 l’Italia è stata solo 14° tra i Paesi più frequentemente scelti come sede di procedimenti Cci.
La riforma è quindi un’ottima occasione per mettere la disciplina dell’arbitrato in Italia al passo con quella dei Paesi in cui il fenomeno è più sviluppato, rendendo l’Italia un’attraente sede per gli arbitrati e una destinazione più affidabile per gli investitori esteri.

