L’ANALISI DELLA DECISIONE
In tema di immigrazione e di condizione giuridica dello straniero, ai Comuni residua la potestà regolamentare soltanto in ordine all’organizzazione e allo svolgimento delle funzioni loro attribuite, ma alcuna funzione amministrativa è ad essi attribuita nelle ricordate materie, nelle quali l’esercizio delle funzioni amministrative è attribuito invece, per intero, agli organi dell’Amministrazione statale; e ciò vale sia per le funzioni amministrative concernenti l’ingresso e il soggiorno degli stranieri extracomunitari, ai sensi del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sia per le funzioni amministrative relative al riconoscimento della protezione internazionale e dell’ammissione alla protezione sussidiaria e umanitaria ai sensi del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251.

La vicenda processuale
Nel novembre del 2017, un Comune lombardo deliberava l’integrazione del Regolamento di Polizia Urbana, aggiungendovi alcuni obblighi a carico dei titolari di immobili destinati all’accoglienza di richiedenti la protezione internazionale e dei gestori di strutture di accoglienza.
In particolare, la delibera imponeva sia una serie di obblighi di comunicazione (preventiva e successiva), di cura e di vigilanza, sia una forma di responsabilità solidale di tali soggetti, in relazione al pagamento di sanzioni...


