Il decreto 26 giugno 2026, n. 114 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2026, ed entrato in vigore lo stesso giorno, rinvia l’obbligo del deposito telematico degli atti del procedimento penale per tutti gli uffici giudiziari che dovrebbe andare a regime il 1° luglio 2030.

Esclusività fortemente voluta, nell’ottica della transizione digitale del rito penale dal d.lgs n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia penale), con l’introduzione dell’art. 111-bis c.p.p., la cui entrata in vigore è stata rinviata dalle norme transitorie della riforma Cartabia (art. 87, commi 1 e 3) e attribuita ai regolamenti del ministero della Giustizia i quali, tenendo conto delle criticità emerse, hanno previsto delle tappe progressive per l’obbligo del deposito telematico con i vari Dm n. 217 del 2023, n. 206 del 2024 e n. 206 del 2025.

Il deposito “solamente” con modalità telematiche, sia per i soggetti abilitati interni (i magistrati tramite l’applicativo APP) che per quelli esterni (i difensori tramite il Portale deposito atti penali), resta solo per gli atti da depositare in Procura, Gip e Tribunale (salvo le eccezioni in materia di impugnazioni cautelari e continuazione).

La necessità di intervenire nuovamente per rinviare la completa entrata in vigore dell’esclusività del deposito telematico – permanendo così il doppio binario di deposito, telematico e non telematico (comprendendo quest’ultimo il deposito a mezzo Pec o cartaceo) – viene motivato dal Dm n. 114 del 2026 dalla “rilevata necessità di effettuare un’ulteriore riprogrammazione che tenga conto delle peculiarità sperimentate nei diversi uffici giudiziari, al fine di garantire che l’obbligatorietà del processo penale telematico sia sostenuta da strumenti effettivamente utilizzabili, stabili e coerenti con le esigenze della giurisdizione, evitando il disallineamento tra la previsione normativa e la capacità operativa reale degli uffici medesimi, mediante la rimodulazione differenziata dei termini di deposito, comunicazione e notificazione degli atti del procedimento penale che, nel testo vigente, inizierebbero ad operare per tutti gli uffici giudiziari dal 1° gennaio 2027”.

Così, il neo Dm, attraverso la modifica all’art. 5 Dm n. 217 del 2023, differisce l’obbligo di deposito telematico di atti, documenti, richieste e memoria (salvo successive proroghe), da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni, nei seguenti uffici giudiziari:

  • presso le Corti d'appello e le Procure generali presso le Corte di appello al 1° luglio 2027 (ad esclusione della Corte di appello per i minorenni, delle misure cautelari e di quelli in materia di misure di prevenzione e di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri, per i quali resta il doppio binario di deposito anche dopo il 1° luglio 2027);
  • per la Corte di cassazione, la Procura generale presso la Corte di cassazione e gli Uffici del giudice di pace la decorrenza slitta al 1° gennaio 2028 (anche qui vengono esclude dall’obbligo del deposito Mae di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri);
  • per il Tribunale per i minorenni e la relativa Procura, l’esclusività del deposito telematico entrerà in vigore il 1° gennaio 2029;
  • per il Tribunale di sorveglianza, infine, l'obbligatorietà viene rinviata al 1° gennaio 2030.

Il Dm 114 del 2026 introduce, poi, il comma 5-bis al Dm 217 del 2023, stabilendo che il deposito di cui all’appena descritto comma 5 ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, altresì, nelle seguenti ipotesi:

  • nei procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace, a far data dal 1° gennaio 2028;
  • nei procedimenti assegnati alla sezione della Corte di appello per i minorenni, a far data dal 1° gennaio 2029;
  • nei procedimenti relativi al reato continuato, a partire dal 1° gennaio 2029 (con relativa soppressione del comma 8 del Dm 217 del 2023);
  • nei procedimenti relativi alle misure cautelari, misure di prevenzione, Mae e procedure di consegna tra Stati membri, a far data dal 1° gennaio 2030.

Infine, rimanendo sempre all’interno delle tappe graduali, per cercare di accelerare (o meglio, di non decelerare ulteriormente ed evitare altri differimenti) la digitalizzazione del processo penale, viene sostituito il comma 6 del Dm n. 217 del 2023, prevedendo che il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soli soggetti abilitati esterni (quindi per i magistrati) “può” avere luogo anche con modalità telematiche nei seguenti uffici giudiziari penali:

  • Corti d'appello e le relative Procure generali fino al 30 giugno 2027;
  • Corte di cassazione, la Procura generale presso la Corte di cassazione e gli Uffici del giudice di pace fino al 31 dicembre 2027.

In definitiva, il completamento della digitalizzazione del processo penale è rinviato, almeno per il momento, con transizione progressiva, fino al 1° luglio 2030.

Accolte così le rilevate criticità da parte del C.S.M. che nel suo parere al neo Dm (con delibera del 3 giugno che si allega), che aveva sollecitato una modifica in materia di intercettazioni non recepita dal Dm 114 del 2026, il quale si limita a modificare il comma 3-bis del Dm n. 217 del 2023 estendendo al 31 dicembre 2026 il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti e richieste relativi alle intercettazioni di comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, nonché tra presenti, che potranno così continuare ad aver luogo anche con modalità non telematiche.

Il C.S.M. aveva anche richiesto che il Dm fosse integrato con la previsione di una disciplina transitoria di diritto intertemporale con la specifica che, dal 1° gennaio 2027, l’attività di intercettazione e il deposito telematico esclusivo avvenga solo per le intercettazioni disposte nei procedimenti iscritti dopo il 31 dicembre 2026. Questo per evitare che si crei un “doppio binario intra fascicolo” tra intercettazioni digitali e intercettazioni analogiche/ibride con vari rischi conseguenti, tra cui la difficoltà di tracciabilità, il rischio di incompletezza del fascicolo informatico, al rispetto dei termini ecc.

 

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