Il praticante avvocato non può utilizzare la dicitura «Studio legale» sulla propria carta intestata o sui biglietti da visita, perché tale indicazione può indurre i clienti a credere di trovarsi di fronte a un professionista abilitato all’esercizio della professione forense. Lo ha ribadito il Consiglio nazionale forense con la sentenza n. 43/2026, pubblicata sul sito del Codice deontologico, respingendo il ricorso di una professionista già sanzionata con sei mesi di sospensione dall’esercizio della professione.

Il fatto

La vicenda trae origine da un esposto presentato dall’avvocato di controparte in un giudizio davanti al Giudice di pace di Marano. La segnalazione riguardava una praticante avvocata che, dopo aver seguito una causa per conto di un proprio assistito, aveva notificato alcuni atti di precetto utilizzando la dicitura «p. avv.» e una carta intestata recante l’indicazione «Studio Legale - Avv.».

Dagli accertamenti era emerso che l’abilitazione al patrocinio della professionista era scaduta nel 2019 e che l’iscrizione all’Albo degli avvocati era intervenuta soltanto due anni dopo. Nonostante ciò, la praticante aveva continuato a svolgere attività difensiva, partecipando a udienze e notificando atti di precetto, presentandosi anche con il titolo di avvocato.

Il Consiglio di disciplina forense di Napoli aveva ritenuto sussistenti gli addebiti, irrogando la sospensione per sei mesi.

Il ricorso

La professionista aveva quindi impugnato la decisione davanti al CNF, chiedendo una riduzione della sanzione alla censura. Tra le proprie difese aveva invocato anche ragioni economiche, sostenendo che l’illegittima prosecuzione della prestazione oltre l’abilitazione, sarebbe stata effettuata al fine di non dover officiare altro professionista e doverlo remunerare ovvero ripartire con lui la liquidazione unica, in sostanza si sarebbe trattato di un illecito di necessità economica. Sotto altro aspetto, la professionista evidenziava che la condotta illegittima non aveva avuto affatto eco, si era esaurita nell’ambito di quel processo ed era venuta a conoscenza solo del Giudice e delle parti del giudizio, senza pregiudizio dell’Avvocatura. Inoltre, a suo dire, l’illecito non aveva danneggiato il cliente e, men che meno, la controparte. Da qui la sanzione ritenuta eccessiva, “sproporzionata e poco comprensibile dal punto di vista umano”, dato che la ricorrente si era poi regolarmente abilitata e iscritta all’albo.

La decisione

Il Consiglio nazionale forense, tuttavia, ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo infondate le argomentazioni della ricorrente.

Innanzitutto, ha chiarito che la necessità economica di non condividere l’onorario con il difensore subentrato “non può considerarsi una esimente o una scusante atteso che al momento della cessazione dell’abilitazione al patrocinio e prima della iscrizione all’albo degli avvocati non si può svolgere più attività difensiva in giudizio”. E a nulla rileva “il lasso di tempo intercorso tra la cessazione della abilitazione al patrocinio e l’iscrizione all’albo degli avvocati, né il fatto che non si sia arrecato danno al proprio assistito o alla controparte”. A mente dell’art. 5 CDF, infatti, ricorda il Consiglio, “l’iscrizione agli albi costituisce condizione per l’attività riservata all’avvocato e l’assistenza in giudizio è tale, pertanto, il praticante avvocato può esercitarla solo se abilitato, nei limiti per materia e per il tempo di validità della abilitazione al patrocinio”.

Inoltre, ribadisce il CNF, la professionista ha violato “l’art. 35 co.5 CDF presentandosi con il titolo ‘p. Avv.’ o di ‘Avv. p.’, invece che con quello specificamente indicato dalla norma di ‘praticante avvocato’ e ha commesso anche l’illecito disciplinare dell’utilizzo della dicitura ‘Studio legale’ nella propria carta intestata”. Richiamando la giurisprudenza domestica, il Consiglio ha quindi evidenziato che “l’inserimento nella carta intestata della dicitura ‘Studio Legale’ da parte del praticante avvocato costituisce atto idoneo a ingenerare nei terzi il convincimento di potersi riferire a un soggetto abilitato a esercitare la professione forense, inducendo pertanto in errore i clienti sui titoli del professionista”.

Pertanto, la sanzione della sospensione di mesi 6, per il CNF, appare più che congrua e il ricorso è respinto.

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