L’utilizzo improprio della intelligenza artificiale nel processo – con la citazione di precedenti giurisprudenziali inventati – integra una ipotesi di “colpa grave” del legale che può sfociare in un conto da pagare davvero salato. Il Tribunale di Siracusa, con una sentenza innovativa (n. 338 del 20 febbraio 2026), ha così condannato la parte soccombente non solo alle spese di lite, quantificate in oltre 14mila euro, ma anche a una uguale somma– stabilita in via equitativa - a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c.; e a una sanzione di 2.000 euro alla Cassa delle ammende ex art. 96, co. 4, c.p.c..
Il contenzioso riguardava una richiesta di risarcimento danni per un presunto illecito civile. La parte attrice sosteneva di aver subito un danno e chiedeva la condanna della controparte al risarcimento, fondando la propria tesi anche su alcune asserite sentenze della Cassazione. Il tribunale ha però verificato, mediante consultazione del CED che quelle decisioni non esistevano. O meglio, non riportavano i passaggi citati e/o si occupavano di questioni estranee al tema controverso.
A questo punto il magistrato si è interrogato su cosa poteva essere successo. E ha escluso che i virgolettati potessero derivare da un “malfunzionamento” delle banche dati giuridiche in quanto esse si limitano a indicizzare provvedimenti giuridici e “non generano testo”. Tantomeno poteva essere evocato un “errore mnemonico o di trascrizione”, considerato che si trattava di intere massime “costruite ex novo”, e “prive di qualsiasi corrispondenza con le pronunce richiamate”. Il tribunale ha infine escluso anche l’ipotesi della “invenzione deliberata” da parte del professionista in quanto le conseguenze disciplinari sarebbero troppo gravi rispetto “a qualsiasi vantaggio difensivo conseguibile”. E allora, si legge nella decisione, “l’unica ipotesi residua, e al tempo stesso la più compatibile con la fenomenologia concreta del caso, è che il difensore si sia avvalso di uno strumento di intelligenza artificiale generativa senza sottoporre gli output ottenuti alla doverosa verifica sulle fonti primarie”.
I modelli di intelligenza artificiale generativa (c.d. Large Language Models), spiega la decisione, “non costituiscono banche dati giurisprudenziali da cui estrarre precedenti e citazioni”. Si tratta, prosegue il testo, di sistemi che non “sanno” né “ricordano” alcunché, ma si limitano a produrre “sequenze di testo statisticamente plausibili” sulla base di miliardi di parametri di addestramento. Per questo “sono notoriamente soggetti al fenomeno delle c.d. “allucinazioni”, consistente nella generazione di “contenuti formalmente plausibili ma sostanzialmente falsi o inesistenti, ivi comprese citazioni giurisprudenziali mai rese”.
In tali casi, l’utilizzazione acritica da parte dell’avvocato, senza verifica degli output, “integra gli estremi della colpa grave”, “non potendosi più tollerare errori di tale natura”, i quali - lungi dal costituire meri refusi o imprecisioni – “aggravano significativamente” l’attività del giudice e delle controparti.
La parte è stata così condannata d’ufficio (art. 96, co. 3, c.p.c.), al pagamento, in favore della controparte, in aggiunta alle spese di lite, a una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno. E – ulteriore passaggio interessante – tale somma è stata stabilita prendendo come parametro proprio le “spese dovute alla parte vittoriosa”. Inoltre, il tribunale ha applicato anche l’articolo 96, co. 4, condannando l’attrice a pagare una sanzione alla Cassa ammende. La sanzione – considerati il sensibile scostamento dalla diligenza normalmente esigibile, la particolare gravità della condotta e il vano funzionamento della “macchina giustizia” – è stata determinata in 2.000 euro. Per un totale di oltre 30mila euro di spese.

