Integra gli estremi della colpa grave ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4 c.p.c. la condotta del difensore che, nel tentativo di contrastare le eccezioni avversarie, produca atti contenenti citazioni di precedenti giurisprudenziali inesistenti (allucinazioni), derivanti dall'utilizzo acritico di strumenti di intelligenza artificiale generativa privo della necessaria verifica sulle fonti primarie. Lo ha stabilito il tribunale di Siracusa con la sentenza 20 febbraio 2026 n. 338

Per quanto gli output generati appaiano verosimili, attualmente le risposte fornite dagli strumenti di intelligenza artificiale (chatbot) non possono assurgere a prova (nemmeno atipica) di un fumus di fondatezza delle posizioni giuridiche azionate nel processo Così il tribunale di Ferrara con l'ordinanza del 20 febbraio 2026.

Tribunale di Siracusa - Sezione II civile - Sentenza 20 febbraio 2026 n. 338 - Giudice Spitaleri 

I problemi legati all'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale nel mondo delle professioni sono sempre di più e tanti i provvedimenti che hanno bocciato la scelta degli avvocati di affidarsi alla tecnologia senza effettuare puntuali verifiche, perché l'aspetto centrale della questione legata all'utilizzo dell'IA in ambito professionale è proprio quello del controllo degli strumenti. Lo scorso 20 febbraio due decisioni, una del Tribunale di Siracusa e un'altra di Ferrara, si sono occupate di come i legali abbiano "preso spunto" dall'intelligenza artificiale senza verificare il contenuto degli output. Pubblichiamo i due provvedimenti e il commento di Sirotti Gaudenzi.

LA MASSIMA

Internet e informatica - Giudizio su sublocazione - Associazioni non riconosciute - Responsabilità - Garanzia ex lege - Fideiussione - Decadenza - Responsabilità aggravata ex articolo 96 Cpc - Intelligenza artificiale - Allucinazioni giurisprudenziali - Colpa grave del difensore - Dovere di verifica delle fonti. (Cpc, articolo 96, commi 3 e 4)

Integra gli estremi della colpa grave ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4 c.p.c. la condotta del difensore che, nel tentativo di contrastare le eccezioni avversarie, produca atti contenenti citazioni di precedenti giurisprudenziali inesistenti (allucinazioni), derivanti dall'utilizzo acritico di strumenti di intelligenza artificiale generativa privo della necessaria verifica sulle fonti primarie. Tale negligenza, aggravata dal ricorso a virgolettati testuali fuorvianti, giustifica sia la condanna al risarcimento del danno in favore della controparte, sia il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende per l'inutile dispendio delle risorse del sistema giustizia.

Tribunale di Ferrara - Sezione II civile - Ordinanza 20 febbraio 2026 Giudice Cocca

LA MASSIMA

Internet e informatica - Intelligenza artificiale - Output generati - Verosimili - Prova - Risposte fornite dall'IA - Non fondatezza. (Cpc, articolo 696)

Per quanto gli output generati appaiano verosimili, attualmente le risposte fornite dagli strumenti di intelligenza artificiale (chatbot) non possono assurgere a prova (nemmeno atipica) di un fumus di fondatezza delle posizioni giuridiche azionate nel processo.

I pappagalli stanno invadendo molte città d'Italia. Chi visita Roma può notare interi quartieri della Città eterna popolati dai simpatici pennuti. In particolare, numerosi esemplari appartenenti alla specie dei "parrocchetti" occupano le palme di Piazza Cavour e sono sempre pronti a ingaggiare liti con i gabbiani alla ricerca di cibo, nei pressi del "palazzaccio" che ospita la Suprema Corte.

L'acritica simulazione della macchina costituisce il motivo per il quale l'IA generativa, essendo programmata per rispondere, spesso offre risposte non corrette

Tra le varie specie di pappagalli, si segnalano anche i «pappagalli stocastici», di cui si parla tanto negli...

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