È incostituzionale la disposizione dell’articolo 58-quater, comma 3, dell’Ordinamento penitenziario (legge 354 del 1975) nella parte in cui preclude per tre anni - senza eccezioni - l’accesso a nuovi benefici in caso di revoca di una misura alternativa alla detenzione per fatto imputabile all’interessato. Lo ha deciso la Corte costituzionale che, con la sentenza 149 del 24 luglio 2026, ha censurato questo divieto fisso e immutabile, valevole per tutti i benefici penitenziari, che pure già in passato...

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