Prelievo ematico: quando sussiste l'obbligo di avviso ex articolo 114 delle disposizioni di attuazione del Cpp
Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza - Prelievi ematici - Natura dell'accertamento - Fini sanitari o natura investigativa - Conseguenze - Assistenza difensore di fiducia.
In tema di guida sotto l'influenza di alcool o di stupefacenti e di prelievo ematico del conducente, l'obbligo di avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nasce dalla tutela della garanzia del diritto alla difesa, rendendosi necessario nel caso di accertamenti finalizzati ad esigenze non esclusivamente sanitarie. Pertanto, in presenza di elementi integranti una notizia di reato, l'accertamento del tasso alcolemico (come pure della presenza di sostanze stupefacenti nel sangue) ha natura investigativa inquadrandosi come atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile che rende necessario l'avviso al soggetto sottoposto al controllo.
• Corte di cassazione, sezione IV, sentenza 20 giugno 2019 n. 27490
Circolazione stradale - Guida sotto l'influenza dell'alcool - Accertamento - Prelievo ematico in ambito ospedaliero - Obbligo di avviso della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia - Condizioni.
In tema di prelievo ematico ospedaliero, l'obbligo dell'avvertimento ex articolo 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale da fare nei confronti del conducente sottoposto a controllo, sussiste sia che il prelievo venga effettuato su iniziativa e richiesta della polizia giudiziaria, ponendosi in tal caso il sanitario come ausiliario tecnico ex articolo 348 del codice di procedura penale, sia che il prelievo avvenga per iniziativa dei sanitari per scopi di diagnosi e cura ma non sia diretto per fini sanitari all'accertamento del tasso alcolemico e l'estensione dell'analisi alla ricerca dei valori del tasso alcolemico avvenga su indicazione della polizia giudiziaria. Non è invece necessario l'avviso solo nel caso in cui il prelievo per l'accertamento anche del tasso alcolemico sia stato autonomamente disposto dai sanitari per indirizzare la diagnosi e la cura, essendo quindi in tal caso irrilevante che poi la polizia giudiziaria richieda di potere acquisire la documentazione dell'analisi.
• Corte di cassazione, sezione IV, sentenza 18 marzo 2019 n. 11722
Circolazione stradale (nuovo codice) - Norme di comportamento - Circolazione - Guida in stato di ebbrezza - Da alcool - Accertamento del tasso alcolemico - Prelievo ematico sul conducente presso una struttura sanitaria su richiesta della polizia giudiziaria - Omesso avviso al difensore ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. - Nullità a regime intermedio - Scelta del rito abbreviato - Conseguenze - Sanatoria della nullità - Sussistenza.
In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbreviato.
• Corte di cassazione, sezione IV, sentenza 29 maggio 2018 n. 24087
Circolazione stradale (nuovo codice) - Norme di comportamento - Circolazione - Guida in stato di ebbrezza - Da alcool - Prelievo ematico - Esecuzione nell'ambito di ordinari protocolli di pronto soccorso - Facoltà di farsi assistere da un difensore - Obbligo di avviso - Configurabilità - Esclusione.
In tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo ematico compiuto autonomamente dai sanitari in esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso, in assenza di indizi di reità a carico di un soggetto coinvolto in un incidente stradale e poi ricoverato, non rientra tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili ex art. 356 cod. proc. pen., di talché non sussiste alcun obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 17 ottobre 2016 n. 43894