Il Tribunale di Salerno (sentenza 18 marzo 2026 n. 1731) osserva, quanto al preliminare, come la disciplina codicistica (articolo 2932 c.c.) preveda che, in caso di inadempimento dell’obbligo a contrarre, possa essere pronunciata a favore dell’avente diritto una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso; tale sentenza ha natura costitutiva.
L’inadempimento dell’obbligo a contrarre
Presupposto necessario per l’ottenimento della tutela ex art. 2932 c.c. è, anzitutto, il mero fatto rappresentato dall’inadempimento dell’obbligo di contrarre, ancorché non imputabile, in conformità ai principi generali che reggono l’esecuzione in forma specifica. Non occorre quindi la preventiva messa in mora del renitente.
Altre due condizioni sono poi menzionate nel primo comma dell’art. 2932 c.c.: la prima è rappresentata dall’inciso “qualora sia possibile”, la seconda condizione è che detta tutela non sia esclusa dal titolo.
Ambito applicativo della norma
Ne deriva che l’ambito applicativo della norma non si estende a qualsivoglia fattispecie da cui sorga l’obbligo di concludere un contratto e che quando l’atto definitivo non ha natura contrattuale dovrà valutarsi se possa o meno ricorrersi, in caso di inadempimento, a tale rimedio.
In particolare, deve essere esclusa l’applicabilità della norma al contratto preliminare di trasformazione di una società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata, stipulato tra i soci, in quanto esso prelude non ad un contratto definitivo, ma ad un atto unilaterale interno dell’organismo societario e, pertanto, il Giudice sarebbe chiamato non già a decidere sul contrasto tra le parti, ma a sostituirsi alla stessa decisione interna societaria ed all’indefettibile procedimento di cui agli artt. 2500 e 2500 ter c.c..
Idem quanto alla costituzione di una nuova società: sebbene sia legittima la conclusione di un preliminare con cui una parte si obbliga alla costituzione di una società, è invero esclusa la possibilità di ottenere la stipulazione del contratto definitivo attraverso lo strumento dell’esecuzione in forma specifica di cui all’art. 2932 c.c..L’art. 2932, II, c.c. , subordina poi l’accoglibilità della domanda di esecuzione specifica all’esecuzione della prestazione da parte dell’attore o alla sua offerta nei modi di legge.
Non solo. Per l’accoglimento di tale domanda è sufficiente la semplice offerta non formale di esecuzione della prestazione in qualsiasi forma idonea a manifestare la relativa volontà, ove le parti abbiano previsto il pagamento del prezzo contestualmente alla stipula del contratto definitivo.
Il requisito dell’offerta
Segnatamente, il requisito dell’offerta di cui all’ art. 2932, II, c.c. è da ritenersi soddisfatto con la proposizione della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre, essendo tale offerta necessariamente implicita nella domanda. Con la precisazione, peraltro, che l’offerta della prestazione corrispettiva, integrando una condizione dell’azione, può essere validamente fatta in tutto il corso del giudizio: è infatti necessario, ma anche sufficiente, che essa sussista al momento della decisione.
L’esercizio dell’azione di esecuzione in forma specifica, ai sensi della disposizione codicistica in esame, non presuppone, poi, necessariamente la presenza nel preliminare di un termine essenziale.
Conclusioni
In conclusione, le sentenze emesse ex art. 2932 c.c. producono, dal momento del passaggio in giudicato, gli effetti del negozio definitivo comportando, nel caso di compravendita, il trasferimento della proprietà del bene e correlativamente l’obbligo dell’acquirente di versare il prezzo (o il suo residuo) eventualmente ancora dovuto; si origina, così, un rapporto di natura negoziale e sinallagmatica suscettibile di risoluzione nei casi di inadempimento che sia di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.).

