La prescrizione del diritto all’indennizzo ex articolo 2952 del Codice civile comporta l’estinzione definitiva della posizione creditoria dell’assicurato e preclude qualsiasi ulteriore iniziativa fondata sul medesimo rapporto, inclusa la pretesa risarcitoria per condotte dell’assicuratore successive al sinistro.

Estinzione del diritto all’indennizzo

Venuto meno il titolo indennitario, non può attribuirsi all’impresa assicurativa alcuna responsabilità per mancata esecuzione della prestazione, poiché l’obbligo non è più giuridicamente esigibile. È altresì preclusa la domanda risarcitoria formulata tardivamente con la memoria ex articolo 183, comma 6, n. 1, del Codice di procedura civile, quando essa alteri l’oggetto originario della lite, non sia correlata alle difese della chiamata in causa e introduca un petitum ulteriore rispetto alla richiesta di garanzia.

Il principio affermato

L’estinzione del diritto all’indennizzo rende prive di rilievo le questioni relative alla decorrenza del termine, alla conoscibilità del pregiudizio o alla qualificazione del regime prescrizionale, poiché difetta il presupposto logico giuridico della pretesa risarcitoria.

Questo è il principio affermato dalla terza sezione civile della Corte di cassazione con l’ordinanza 6 agosto 2026 n. 24510.

Preliminarmente, al fine di comprendere meglio l’esito della Cassazione, sul punto è necessario comprendere la disciplina della prescrizione in materia assicurativa ai sensi del diritto civile italiano.

La struttura del termine breve, infatti, incide direttamente sulla possibilità dell’assicurato di far valere le proprie pretese e tale cornice normativa costituisce il presupposto imprescindibile per valutare la correttezza delle conclusioni raggiunte nei gradi di merito e confermate in sede di legittimità.

Prescrizione assicurativa

L’articolo 2952 del Cc prevede un termine ridotto per l’esercizio dei diritti derivanti dal rapporto assicurativo, funzionale alla stabilità del sistema e alla corretta gestione del rischio. Nell’assicurazione contro i danni, l’indennizzo si prescrive in due anni dal verificarsi dell’evento dannoso, con una decorrenza che la giurisprudenza collega alla possibilità per l’assicurato di attivare consapevolmente la tutela.

La prescrizione ha natura sostanziale: estingue il diritto e, con esso, ogni correlata pretesa, impedendo che possano essere avanzate rivendicazioni ulteriori fondate sul medesimo rapporto. L’azione di manleva dell’assicurato verso la propria compagnia rientra nel medesimo ambito applicativo, trattandosi di una manifestazione del diritto indennitario.

Restano invece estranee al termine breve le azioni che non traggono origine dal contratto di assicurazione, come quelle extracontrattuali o i regressi tra condebitori. La ratio della norma è quella di evitare che l’impresa assicurativa rimanga esposta a pretese tardive, preservando l’equilibrio tecnico del contratto.

Il termine ridotto non consente ricostruzioni che ne aggirino la funzione, come l’invocazione di un preteso danno da condotta dell’assicuratore quando il diritto principale sia già estinto. In questo quadro, la prescrizione opera come limite invalicabile che chiude definitivamente il rapporto obbligatorio.

Il caso esaminato

La controversia nasce dal fatto che Sempronio e Caia, esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore Mevia, agiscono in giudizio contro la Casa di Cura Alfa e contro il medico Tizio, deducendo una grave malpractice verificatasi durante il parto e chiedendo il risarcimento dei danni. Il Tribunale territorialmente competente accoglie integralmente la domanda, accertando la responsabilità concorrente della Casa di Cura e del medico nella misura del cinquanta per cento ciascuno e condannando entrambi al pagamento del risarcimento. Viene inoltre chiamata in causa la compagnia assicuratrice del medico, Beta Assicurazioni, che viene condannata a manlevare Tizio per la sua quota. Beta Assicurazioni, dopo aver corrisposto l’intero importo liquidato, esercita azione di regresso contro la Casa di Cura Alfa, ottenendo decreto ingiuntivo per la metà della somma versata.

La Casa di Cura propone opposizione, contestando sia la competenza territoriale sia il merito della pretesa monitoria, e chiede di chiamare in causa la propria assicuratrice, Gamma Assicurazioni. Quest’ultima eccepisce la prescrizione del diritto all’indennizzo ex articolo 2952 del Codice civile. La Casa di Cura replica contestando la prescrizione e, in via subordinata, introduce una domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale nei confronti di Gamma Assicurazioni. Il Tribunale territorialmente competente rigetta l’opposizione, conferma il decreto ingiuntivo e dichiara prescritta l’azione di manleva verso Gamma Assicurazioni.

La Casa di Cura propone appello, sostenendo che la prescrizione non sarebbe maturata e che la domanda risarcitoria subordinata sarebbe ammissibile e fondata, ma la Corte d’appello territorialmente competente rigetta il gravame, confermando la prescrizione del diritto all’indennizzo e ritenendo assorbita la domanda risarcitoria.

Le questioni sotto la lente della Cassazione

La Casa di Cura propone ricorso per cassazione articolando quattro motivi: il primo riguarda l’autonomia del diritto al risarcimento del danno da inadempimento rispetto alla prescrizione dell’obbligazione principale; il secondo concerne il dies a quo della prescrizione del preteso danno da inadempimento; il terzo attiene alla percepibilità del danno e alla conoscibilità degli elementi costitutivi del diritto; il quarto sostiene l’applicabilità del termine decennale di prescrizione al diritto risarcitorio, in luogo del termine biennale previsto per l’indennizzo assicurativo.

La decisione di legittimità

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 24510/2026, rileva che l’impostazione difensiva della Casa di Cura non tiene conto della natura perentoria del termine previsto dall’articolo 2952 del Cc, il quale non consente di recuperare pretese ormai estinte attraverso qualificazioni alternative del medesimo rapporto.

Viene evidenziato che la ricostruzione prospettata dalla ricorrente, volta a trasformare l’indennizzo non più azionabile in un preteso danno da condotta dell’assicuratore, si tradurrebbe in un aggiramento del regime prescrizionale, incompatibile con la funzione di certezza propria della disciplina assicurativa. La Corte sottolinea anche che l’assetto del giudizio non consente di rivalutare il riparto di responsabilità accertato nel processo originario, poiché tale profilo è estraneo al thema decidendum del giudizio di legittimità.

Viene infine chiarito che l’azione di regresso esercitata dall’assicurazione del medico non incide sul rapporto tra la Casa di Cura e la propria compagnia, trattandosi di vicende autonome che non possono riaprire un diritto ormai estinto.
In questo quadro, la Corte ribadisce che il ricorso non presenta elementi idonei a scalfire la decisione impugnata, né a rimettere in discussione la corretta applicazione del regime prescrizionale.

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