Lavoro

Prescrizione del credito previdenziale e corretta individuazione del "dies a quo" dal quale far decorrere il termine

Il Tribunale ha evidenziato come la relativa disciplina sia contenuta nella nota L. n. 335/95, il cui art. 3 prevede, al comma 9, la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali, principio che, allo stato, non appare in discussione anche sulla scorta della notevole produzione giurisprudenziale.

di . Gerardo Mauriello*


Con sentenza n. 1796 del 16.10.2020, il Tribunale di Salerno - sezione lavoro, richiamando recenti orientamenti della Suprema Corte, ha ribadito alcuni principi sulla "spinosa" questione della prescri zione del credito previdenziale e sulla corretta individuazione del cd "dies a quo" dal quale far de-correre il relativo termine.

Il Tribunale ha evidenziato come la relativa disciplina sia contenuta nella nota L. n. 335/95, il cui art. 3 prevede, al comma 9, la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali, principio che, allo stato, non appare in discussione anche sulla scorta della notevole produzione giurisprudenziale.

Alla certezza del dato prescrizionale, trattasi di prescrizione breve poiché quinquennale, non si accompagna altrettanta certezza con riferimento alla individuazione del dies a quo ovvero il momento a partire dal quale la prescrizione inizia la sua decorrenza; tale dato, purtroppo, patisce l'incertezza derivante da una interpretazione piuttosto ondivaga da parte del giudice di legittimità.

Sul punto, il Tribunale ha condiviso un orientamento, assolutamente non minoritario, espresso da ul-timo dalla Corte di Cassazione - sez. 6 con sentenza n. 4329/2019, richiamato da precedente ordinanza resa sempre dalla Cassazione - sezione lavoro n. 27950/2018.

In particolare, il giudice di prime cure ha affrontato la questione afferente ai contributi previdenziali richiesti dall'INPS per l'anno 2011 ad un libero professionista (avvocato), collocati nella cd "gestio-ne separata", con provvedimento notificato al contribuente soltanto in data 21.8.2017; in tale fatti-specie il giudice del merito ha accertato e dichiarato l'intervenuta prescrizione.

Ed infatti, sostiene il Tribunale:"…Ed invero, come ritenuto dalla Suprema Corte, Sezione Lavoro, con sentenza n. 27950/2018 - successivamente confermata anche dalla recente ordinanza della Sez. 6 della Corte di Cassazione, n. 4329/2019 - che si condivide e richiama – il termine di prescrizione dei contributi decorre dalla data in cui il loro versamento all'INPS doveva essere effettuato, costituendo la circostanza che a quella data non fosse stata ancora presentata la dichiarazione dei redditi un ostacolo di mero fatto all'esercizio del diritto….".

Pertanto, ai fini della individuazione del termine per il decorso della prescrizione, il Tribunale ha fat-to proprio un orientamento giurisprudenziale che individua tale momento nella data in cui scadono i termini per il pagamento della contribuzione, non senza porre nel giusto risalto le seguenti considera-zioni:"…..Si è recentemente affermato, ed è qui condiviso, che in tema di contributi cd. "a percentua-le", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il princi-pio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d Igs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi». La di-chiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazio-ne tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge…."

Non solo, il giudice di primo grado ha, altresì, evidenziato come l'eventuale intervento dell'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate su un determinato reddito, prima non emerso ovvero non dichiarato, non incida sul dies a quo della prescrizione, poiché non individua fatti costi-tutivi del riconnesso diritto contributivo dell'ente previdenziale ma dispiega soltanto efficacia inter-ruttiva della prescrizione, della quale può avvantaggiarsene anche l'INPS (cfr. Cass. Civ. n. 13463/2017).

Ed infatti, tra il momento della esigibilità del credito e quello successivo della dichiarazione dei redditi ovvero dell'accertamento tributario, avente valenza previdenziale, si determina una "difficol-tà" di mero fatto che non incide in alcun modo sull'accertamento dei diritti contributivi.

Nè, tantomeno, potrebbe ritenersi che, nel caso di specie, il diritto dell'ente previdenziale sorga sol-tanto nel momento in cui il professionista si iscrive alla Gestione Separata, posto che l'obbligo di iscrizione, trattandosi di previdenza obbligatoria, non dipende dall'iniziativa dell'interessato ma dal maturare dei corrispondenti fatti costitutivi.

Sul punto trova applicazione la regola secondo cui l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impe-dimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di so-spensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'igno-ranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass. 26 maggio 2015, n. 10828; Cass. 6 ottobre 2014, n. 21026).

Pertanto, nella fattispecie sottoposta alla cognizione del Tribunale, il giudice di primo grado ha ac-colto il ricorso presentato dal professionista, rilevando in conclusione che:" ….posto che i termini per il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2011 scadevano in data 16 giugno 2012, come pre-visto dal citato art. 17 del D.P.R. 435/2001, al momento in cui ha spiegato efficacia il primo atto in-terruttivo risultante dagli atti del giudizio, cioè la nota dell'INPS datata 4.8.2017, pacificamente per-venuta al destinatario il 21.8.2017, la prescrizione era ormai interamente decorsa al 16 giugno 2017…..".

* Avv. Gerardo Mauriello, specializzato in diritto del lavoro

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