Con l’ordinanza n. 22070 del 27 giugno 2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione torna ad affrontare alcuni temi di particolare rilievo in materia di responsabilità degli organi di controllo, soffermandosi sull’estensione della prescrizione dell’azione risarcitoria, sull’ambito temporale di applicazione della riforma dell’art. 2407 c.c. e sulla distinzione tra diverse tipologie di spese coperte dall’assicurazione della responsabilità civile.

Uno dei passaggi più significativi della pronuncia riguardal’interpretazione dell’art. 2947, comma 3, c.c., secondo cui, quando il fatto illecito integra anche una fattispecie di reato soggetta a un termine di prescrizione più lungo, tale termine si applica anche all’azione civile risarcitoria.

La Corte chiarisce che questa previsione non opera esclusivamente nei confronti dell’autore materiale del reato o del soggetto imputato nel procedimento penale, ma si estende a tutti coloro che possono essere chiamati a rispondere del danno in sede civile. Pertanto, il termine prescrizionale più lungo trova applicazione anche nei confronti dei sindaci che siano convenuti per responsabilità da omessa vigilanza, stante la natura solidale della loro responsabilità rispetto a quella degli amministratori.

La decisione conferma dunque un orientamento consolidato secondo cui la maggiore durata della prescrizione prevista per il fatto-reato può essere invocata anche nei confronti di soggetti che non abbiano assunto la qualità di imputati nel procedimento penale, purché siano chiamati a rispondere civilmente delle conseguenze dannose del medesimo fatto.

La Corte si pronuncia inoltre sulla recente modifica dell’art. 2407, comma 2, c.c., introdotta dalla Legge n. 35/2025, chiarendo che tale disposizione non ha natura processuale ma sostanziale. Da questa qualificazione discende che la nuova disciplina non può applicarsi ai fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore, fissata al 12 aprile 2025. Le azioni di responsabilità fondate su condotte anteriori continuano pertanto a essere disciplinate dal regime previgente.

Si tratta di una precisazione particolarmente rilevante, poiché esclude che i nuovi limiti introdotti dal legislatore possano incidere retroattivamente su situazioni già maturate.

La sentenza affronta infine un tema di grande interesse pratico per professionisti e compagnie assicurative: l’estensione della copertura assicurativa nell’assicurazione della responsabilità civile.

La Cassazione ribadisce la necessità di distinguere tra:

le spese di soccombenza, ossia quelle che l’assicurato è tenuto a rifondere alla controparte vittoriosa a seguito della condanna giudiziale. Tali spese costituiscono una conseguenza del rischio assicurato e rientrano nell’obbligazione principale dell’assicuratore prevista dall’art. 1917, comma 1, c.c., con il conseguente assoggettamento ai limiti del massimale di polizza;

le spese di resistenza, vale a dire le spese sostenute dall’assicurato per difendersi dalla pretesa risarcitoria avanzata nei suoi confronti. Queste ultime rientrano invece nell’obbligazione accessoria disciplinata dall’art. 1917, comma 3, c.c. e possono essere rimborsate anche oltre il massimale assicurato, entro i limiti previsti dalla norma. La ragione risiede nel fatto che tali costi, pur non rappresentando una diretta conseguenza dell’illecito, sono sostenuti nell’interesse comune sia dell’assicurato sia dell’assicuratore e sono pertanto assimilabili alle cosiddette spese di salvataggio previste dall’art. 1914 c.c.

La decisione offre importanti chiarimenti su tre profili di rilevante impatto applicativo. Da un lato, amplia la portata della prescrizione “lunga” da reato, confermandone l’estensione anche ai sindaci chiamati a rispondere in via solidale per omessa vigilanza; dall’altro, esclude l’applicazione retroattiva della riforma del 2025 in materia di responsabilità dei sindaci. Sul versante assicurativo, la sentenza ribadisce la fondamentale distinzione tra spese di soccombenza e spese di resistenza, precisando l’ambito e i limiti dell’obbligo di manleva dell’assicuratore.

Una pronuncia che si inserisce nel solco di una giurisprudenza sempre più attenta a valorizzare il ruolo di controllo dei sindaci e a definire con precisione i confini della loro responsabilità civile.

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*Antonio Martini (Partner), Ilaria Canepa (Senior Associate), Alessandro Botti (Associate ) e Silvia Spaliviero (Trainee) - CBA Studio Legale e Tributario

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