Ha fatto e farà molto discutere il decreto legislativo approvato ieri in via definitiva dal Consiglio dei ministri sulla presunzione d’innocenza. Norme controverse e dibattute tra chi le considera un bavaglio all’informazione su indagini e processi e chi le ritiene invece passo avanti significativo sulla strada di un pieno garantismo. Il provvedimento che recepisce la direttiva 2016/343 introduce innanzitutto il divieto, per le autorità pubbliche, di presentare l’indagato o l’imputato in un procedimento penale come colpevole, prima che sia intervenuto un provvedimento definitivo di condanna. La violazione del divieto, al netto di eventuali sanzioni penali o disciplinari, e dell’eventuale obbligo di risarcimento del danno, comporta:
1 il diritto dell’indagato/imputato di chiedere all’autorità pubblica di rettificare la dichiarazione resa;
2 l’obbligo per l’autorità pubblica, che ritiene fondata la richiesta, di procedere alla rettifica entro 48 ore, con le stesse modalità della dichiarazione originaria o, se ciò non è possibile, con modalità tali da garantire alla rettifica il medesimo rilievo e la medesima diffusione avuti dalla dichiarazione. Della rettifica dovrà essere avvisato l’interessato;
3 il diritto dell’indagato/imputato di chiedere al tribunale, che sia pubblicata la rettifica quando l’autorità pubblica non ha provveduto o l’ha fatto con modalità diverse da quelle prescritte.
La diffusione di informazioni sui procedimenti penali da parte del Procuratore è consentita solo se strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o in presenza di altre rilevanti ragioni di interesse pubblico. Il Procuratore, personalmente o attraverso un magistrato delegato, può interagire con gli organi di informazione esclusivamente attraverso comunicati ufficiali o, nei casi di particolare rilevanza pubblica, conferenze stampa; con le stesse modalità, la polizia giudiziaria può essere autorizzata dal procuratore della Repubblica a fornire al pubblico informazioni sugli atti di indagine compiuti; tanto nei comunicati ufficiali quanto nelle conferenze stampa è vietato assegnare ai procedimenti penali pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza. Le informazioni sui procedimenti penali fornite alla stampa devono sempre chiarire la fase del procedimento stesso e assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino alla condanna definitiva.
Inoltre, nei provvedimenti adottati nel corso del procedimento penale l’indagato/imputato non può essere indicato come colpevole. Principio che non si applica agli atti che definiscono il giudizio nel merito ed agli atti con i quali il pm punta a dimostrare la fondatezza dell’accusa. Infine, sulla necessità dell’utilizzo di misure come le manette nel corso delle udienze, servirà un’ordinanza del giudice sentite le parti.
E dal Csm arriva un parere sul testo sostanzialmente positivo, con la segnalazione tuttavia di alcuni elementi critici, tra i quali la difficoltà di individuare i provvedimenti giudiziari che ricadono in questo divieto, chi sia il destinatario del ricorso finalizzato alla rettifica delle dichiarazioni e quale sia il regime di responsabilità applicabile.

