Presupposti per la revoca dell'assegnazione della casa familiare
Famiglia - Separazione dei coniugi - Assegnazione della casa familiare all'ex coniuge affidatario - Presupposto - Esigenza di conservare l'habitat domestico - Menir meno dell'esigenza abitativa - Revoca dell'assegnazione della casa familiare
In materia di divorzio, l'assegnazione della casa familiare all'ex coniuge affidatario prevista dall'art. 6, comma sesto, della legge 1dicembre 1970, n. 898 (come sostituito dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74) risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Pertanto, ove manchi tale presupposto, per essersi i figli già sradicati dal luogo in cui si svolgeva la esistenza della famiglia - indipendentemente dalla possibilità di una ipotetica riunione degli stessi al genitore già affidatario - viene meno la ragione dell'applicazione dell'istituto in questione. tale istituto non può trovare giustificazione nella circostanza che il coniuge già affidatario sia comproprietario dell'immobile in questione, salvo che ricorra un accordo, anche tacito, tra le parti. In caso contrario, i rapporti tra gli ex coniugi continueranno ad essere regolati dalle norme sulla comunione, e in particolare, dall'art. 1102 c.c.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Ordinanza del 31 marzo 2022, n. 10453
Matrimonio - Divorzio - Mancanza di figli conviventi - Casa coniugale - Comproprietà - Assegnazione - Esclusione
In tema di divorzio, in mancanza di figli conviventi la casa coniugale non può essere assegnata come componente dell'assegno divorzile ad uno dei coniugi, pur se comproprietario dell'immobile, trovando al riguardo applicazione esclusivamente le norme sulla comunione, salvo diverso accordo, anche tacito, tra le parti.
• Corte di cassazione, civile, sezione 1, Sentenza del 13 febbraio 2006, n. 3030
Cessazione effetti civili del matrimonio - Assegnazione della casa familiare in comproprietà al coniuge senza figli conviventi - Esclusione - Limiti
Con la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio viene meno lo stato di separazione dei coniugi e, con esso, la regolamentazione dei rapporti tra i medesimi, anche per quanto riguarda l'eventuale assegnazione della casa familiare a uno di loro; sicché il coniuge già assegnatario della casa coniugale che sia anche comproprietario dell'immobile non ha più diritto all'utilizzo esclusivo del bene e il giudice di merito non può, in assenza di figli conviventi, procedere all'assegnazione della casa coniugale in comproprietà tra i coniugi, al coniuge avente diritto all'assegno di mantenimento quale componente di questo, salvo che ricorra un accordo (anche tacito) tra le parti affinché la casa resti in godimento esclusivo a quest'ultimo.
• Corte di cassazione, civile, sezione 1, Sentenza del 13 febbraio 2006, n. 3030
Matrimonio - Separazione dei coniugi - Casa coniugale - Assegnazione - Genitore collocatario di figlio minore - Revoca - Presupposti - Carattere saltuario dell'utilizzazione della casa - Che non rappresenta più l'habitat domestico del minore - Sussistenza
Il provvedimento di revoca dell'assegnazione della casa coniugale al genitore affidatario del figlio minore giustificato dal carattere del tutto saltuario della utilizzazione della stessa (nella specie da giugno a settembre di ogni anno), tale per cui la casa non rappresenti più l'habitat domestico del minore, nonché il centro dei suoi affetti ed interessi, ormai spostato altrove (nella specie la casa dei nonni materni) ove risiede e frequenta la scuola.
• Corte di cassazione, civile, sezione 1, Sentenza del 10 maggio 2013, n. 11218
Non ripetibili le somme versate nel corso del rapporto di convivenza salvo quando eccedano doveri morali e sociali
a cura della Redazione Diritto
Responsabilità 231 anche per la condotta imprudente o incauta del lavoratore
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