Il simulatore pensionistico presente sul sito di Cassa forense ha un valore soltanto “informativo” e non certifica l’importo del rateo effettivamente spettante al professionista. Lo ha chiarito la Cassazione, ordinanza n. 23116/2026, accogliendo, sotto questo profilo, il ricorso dell’istituto di previdenza. La Sezione lavoro aggiunge poi che l'omesso versamento di contributi non prescritti non fa perdere l'anzianità contributiva né il diritto alla pensione, ma può incidere sulla misura della prestazione.
Il caso riguarda un avvocato iscritto alla Cassa Forense dal 1975 che, al momento della domanda di pensione di vecchiaia nel 2017, aveva un debito contributivo superiore a 500mila euro maturato in diverse annualità (dal 2004 al 2006 e dal 2009 al 2015). La Cassa gli aveva negato il trattamento pensionistico per il mancato integrale versamento dei contributi. Dopo il rigetto in primo grado, la Corte d'appello di Milano gli aveva riconosciuto il diritto alla pensione e ne aveva quantificato l’importo sulla base della simulazione disponibile sul sito della Cassa, per un importo pari a 4.681 euro mensili.
Proposto ricorso, la Cassazione ha bocciato il primo motivo secondo cui le annualità caratterizzate da omissione contributiva, anche parziale, dovevano considerarsi inefficaci ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione. Per i giudici, infatti, “anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l’anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione di vecchiaia, in quanto nessuna norma prevede l’’annullamento’ dell’annualità in cui il versamento sia stato inferiore al dovuto”. Eccetto il caso in cui “l’omissione contributiva sia divenuta irreversibile sul piano del credito per effetto della prescrizione e si renda perciò necessario un meccanismo sostitutivo di recupero previdenziale”. Un’ipotesi non ricorrente nel caso affrontato.
La Corte ha invece accolto il secondo motivo sostenendo che la “determinazione del quantum non può essere fondata su meri elaborati previsionali o su risultati ricavati da strumenti informatici di simulazione, ove questi non siano assistiti da valore certificativo né corroborati dall’acquisizione dei dati contributivi e reddituali rilevanti”. “Diversamente – prosegue la decisione - dai documenti attestativi della posizione previdenziale formalmente rilasciati dall’ente, il simulatore disponibile sul sito della Cassa assolve una funzione meramente informativa e orientativa e non vale, di per sé solo, a comprovare in sede giudiziale l’ammontare del rateo”.
La Corte d’appello ha invece attribuito “rilievo decisivo” al simulatore, fondando il proprio convincimento su un “elemento privo di autonoma valenza probatoria, senza verificare la correttezza dei parametri di calcolo, la consistenza della base contributiva, le annualità utili e le singole componenti della prestazione”. E questo, in una controversia nella quale erano ancora in discussione, prima ancora del quantum, gli stessi presupposti dell’an debeatur.
La Cassazione ha infine accolto anche il terzo motivo, ricordando che per le prestazioni erogate dagli enti di previdenza obbligatoria opera il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il giudice del rinvio dovrà dunque procedere a nuovo esame sulla base di dati verificabili e attraverso gli accertamenti tecnici necessari.

