Con il voto di oggi in prima lettura alla Camera, l’avvocatura volta pagina. Dopo quasi quattordici anni in cui il mondo, la società, il mercato e la giurisdizione sono profondamente cambiati, si apre finalmente la strada a una riforma organica, moderna e al passo con i tempi: una riforma capace di adeguare la legge professionale forense alla realtà contemporanea e di rendere l’avvocatura più vicina ai cittadini e ai loro diritti”. Così il Presidente del Consiglio nazionale forense Francesco Greco, dopo l’approvazione del testo con 177 voti a favore, 24 astensioni e nessun contrario. L’articolato (Atto Camera: 2629 “Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense”) ora passerà al Senato. Ampie adesioni anche da settori dell’opposizione, hanno detto sì Italia Viva, Avs e Azione.

Per diverse associazioni degli avvocati il quadro socio-economico è cambiato profondamente e se ne doveva tener conto. La professione non cresce più per numero di iscritti, è diventata poco attrattiva per i giovani, i margini di guadagno si sono ridotti e interi segmenti della categoria (in particolare giovani e donne) soffrono condizioni di basso reddito nonostante l’intenso impegno lavorativo. In questo senso, la precedente legge, la 247/2012, pur avendo garantito autonomia e indipendenza agli avvocati, non riusciva più a governare le nuove forme di esercizio della professione - società tra avvocati, reti, monocommittenza - e ha generato un contenzioso rilevante soprattutto sul fronte elettorale degli organi di autogoverno.

Tra le principali novità:

- il riconoscimento della funzione fondamentale dell’avvocato;

- la libera pattuizione del compenso parametrata secondo quanto indicato dalla legge sull’equo consenso L. 49/2023; l’obbligo di formazione professionale su base annuale, con sanzioni in caso di inadempienza;

- l'omogeneità dei programmi didattici delle scuole forensi e la riforma dell’esame di Stato, con una sola prova scritta ed ora da svolgere in un’unica sessione annuale;

- la riforma del sistema di elezione dei membri del Consiglio nazionale forense tramite voto ponderato dei consigli degli Ordini locali. 

“Siamo molto soddisfatti” ha dichiarato il vice ministro alla Giustizia con delega alle professioni, Francesco Paolo Sisto. “L’obiettivo – ha proseguito - è mettere l'avvocatura italiana nelle condizioni di essere sempre più competitiva, efficiente e al passo con i tempi, valorizzandone il ruolo fondamentale nella tutela dei diritti e delle garanzie dei cittadini”. “Grazie a questa riforma – ha aggiunto - si rafforza la trasparenza sotto il profilo dell’accesso, dell’organizzazione e della disciplina, assicurando regole più chiare, moderne ed equilibrate. È un passo importante verso un sistema forense più dinamico, autorevole e vicino alle esigenze del Paese”.

Per il Presidente Greco: “La legge professionale del 2012 aveva costruito attorno agli avvocati un sistema di incompatibilità che non trova riscontro in nessun'altra professione ordinistica. Agli avvocati era preclusa persino la partecipazione agli organi di gestione delle società. Una rigidità non più sostenibile, che ha finito per tenere l’avvocatura lontana dai luoghi in cui si assumono le decisioni economiche, organizzative e strategiche del Paese. La riforma supera finalmente questo impianto”. “In linea con quanto già previsto per le altre professioni ordinistiche anche gli avvocati potranno partecipare agli organi gestori delle società di capitali senza perdere l’iscrizione all’albo”.

“Per la prima volta”, sottolinea ancora Greco, “l'indipendenza e la libertà dell'avvocato vengono riconosciute come principi fondanti dell'ordinamento professionale e presidio essenziale dello Stato di diritto. È un riconoscimento politico e istituzionale di grande rilievo del ruolo costituzionale della difesa e della funzione civile e sociale dell’avvocatura”.

“Il testo contiene inoltre innovazioni attese da anni - evidenzia il presidente del CNF -, come un procedimento disciplinare, più elastico e garantista, penso alla tutela del segreto professionale, che viene rafforzato e assurge a diritto fondamentale dell’assistito, ‘inviolabile e indisponibile’, non più soltanto dovere del difensore, ma garanzia della persona. Ma penso anche alla reintroduzione del giuramento di fedeltà allo Stato, alle norme sulla monocommittenza e sulle collaborazioni continuative, che introducono finalmente tutele concrete per le fasce più vulnerabili della professione - in particolare i giovani e le donne - garantendo protezione senza snaturare l’autonomia dell’attività professionale né ricondurla nell’alveo del lavoro subordinato”.

LE NOVITÀ IN SINTESI

Nel provvedimento si conserva il perimetro delle attività riservate agli avvocati, si estende la riserva alla consulenza legale stragiudiziale continuativa connessa all’attività giurisdizionale, e si introduce la nullità (con inesigibilità del compenso) per le prestazioni rese da soggetti non iscritti all’albo.

C’è una riduzione delle incompatibilità: gli avvocati potranno fare più cose, come incarico di amministratore unico, consigliere delegato, presidente o liquidatore di società di capitali, enti e consorzi pubblici o privati.

Segreto professionale: viene qualificato come diritto fondamentale dell’assistito - e non solo dovere dell’avvocato - con i termini tecnici di “inviolabilità” e “indisponibilità”, derogabile solo in casi tipici ed eccezionali.

Rispetto al compenso si conferma la libera pattuizione ma si introduce la possibilità di parametrare il corrispettivo al raggiungimento degli obiettivi. Si apre al parere di congruità del consiglio dell’ordine come titolo esecutivo per la riscossione. Si ripristina la solidarietà nel pagamento tra tutti i soggetti coinvolti in un accordo definito in giudizio o in arbitrato.

Esercizio collettivo. La delega articola il fenomeno su tre livelli (associazioni, reti, società tra avvocati). Il punto più innovativo riguarda le società: gli avvocati devono detenere almeno i due terzi non solo del capitale e dei diritti di voto, ma anche della partecipazione agli utili, per impedire che la maggioranza economica finisca in mani non professionali.

Monocommittenza e collaborazione. La legge delega va a colmare un vuoto normativo che aveva generato contenzioso, tipizzando due fattispecie molto diffuse nella prassi, al fine di garantire meglio le fasce più deboli della professione, estendendo loro strumenti di protezione, pur senza trasformare l’attività professionale in lavoro dipendente. Entrambe sono qualificate come prestazione d’opera professionale intellettuale, con salvaguardia dell’autonomia e del diritto a un compenso congruo non inferiore ai parametri ministeriali.

Formazione continua. Si recepisce la prassi del CNF dal 2021, con obbligo annuale e sospensione amministrativa immediata dall’albo in caso di inadempimento. Le esenzioni sono ampliate (cariche istituzionali di vertice in via temporanea; professori universitari in materie giuridiche in via assoluta, salvo deontologia e ordinamento forense).

Tirocinio e accesso alla professione. Si abbandona il modello della legge 247/2012 - che aveva ammesso equipollenti come il tirocinio presso gli uffici giudiziari - e si torna al modello incentrato sulla frequenza dello studio legale, affiancata da scuole forensi obbligatorie. La ratio è rendere il percorso più attrattivo e direttamente finalizzato alla professione. L’esame di Stato viene semplificato: da tre prove scritte a due, con criteri valutativi più oggettivi (chiarezza, rigore metodologico, capacità argomentativa).

Governance dell'avvocatura. Per garantire trasparenza, rappresentatività, tutela delle minoranze, parità di genere, si ridisegnano Cnf e ordini circondariali come enti pubblici non economici a carattere associativo, con mandati triennali, limiti alla rieleggibilità dopo tre mandati consecutivi, sistemi elettorali rinnovati con garanzie di equilibrio di genere e ineleggibilità per chi ha subito sanzioni disciplinari o condanne penali. Il Congresso nazionale forense viene istituzionalizzato come assise politica dell’avvocatura, convocato almeno ogni tre anni.

Sistema disciplinare. La riforma introduce un procedimento più snello e garantista: il consigliere istruttore formula direttamente il capo d’incolpazione (eliminando il “pre-giudizio” dell’attuale sezione approvante), si introduce un rito semplificato per le condotte lievi, la prescrizione è fissata in sei anni con un massimo di sette anni e sei mesi, e viene introdotta per la prima volta la riabilitazione (una sola volta, per i sanzionati non radiati).

 

Riproduzione riservata Ⓒ