Principio della tassatività dei mezzi di impugnazione e conversione dell'impugnazione erroneamente proposta
Impugnazioni - Casi e mezzi (tassatività) - Ammissibilità del mezzo di impugnazione - Indipendentemente dalla qualificazione - Limiti - Accertamento volontà dell’impugnante.
La norma di cui al comma 5 dell’articolo 568 del Cpp, secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta, deve essere intesa nel senso che solo la mera errata attribuzione del nomen juris al mezzo di ricorso non può pregiudicarne l’ammissibilità in quanto, a fronte dell’inesatta “etichetta”, la parte ha effettivamente inteso avvalersi di quel mezzo di impugnazione. Nel caso in cui invece sia stato azionato un mezzo improprio, ma dall’esame di tale atto si tragga la conclusione che l'impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione. Un intervento di conversione che prescindesse dall’analisi della voluntas dell’impugnante si sostanzierebbe infatti nella sostituzione del giudice alla parte nella scelta dell’appropriato mezzo impugnatorio.
• Corte di cassazione, terza sezione penale, sentenza 24 settembre 2021 n. 35434
Impugnazioni - Casi e mezzi (tassatività) - Impugnazione proposta mediante utilizzazione di un mezzo diverso da quello prescritto - Giudice che ha ricevuto l'atto - Contenuto della verifica - Fattispecie.
In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'articolo 568, comma 5, del codice di procedura penale, a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente. (Diff. Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209336).
• Corte di cassazione, sezione 5 penale, sentenza 7 gennaio 2021 n. 313
Impugnazioni - Casi e mezzi (tassatività) - Impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto - Conversione - Valutazione dell'effettivo contenuto nell'atto e dell'intenzione dell'impugnante - Necessità - Fattispecie.
È inammissibile l'impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consentito dalla legge. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione proposto erroneamente avverso un provvedimento emesso "de plano" dal giudice dell'esecuzione articolando motivi di impugnazione ampiamente compatibili con le censure esperibili in sede di legittimità).
• Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 16 gennaio 2020 n. 1589
Impugnazioni - Casi e mezzi (tassatività) - Principio di ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione dell'impugnante - Istanza di correzione per errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. riguardante sentenza di patteggiamento - Conversione in ricorso per cassazione - Ammissibilità - Fattispecie.
La regola stabilita dall'articolo 568, comma 5, del codice di procedura penale, secondo la quale, per il principio di conservazione degli atti, l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte, trova applicazione anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, impropriamente qualificato istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell'articolo 130 del codice di procedura penale (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza con la quale il Gip aveva rigettato la predetta istanza di correzione, mentre avrebbe dovuto convertirla in ricorso per cassazione, sussistendone i requisiti di forma e sostanza, trasmettendo gli atti alla Corte).
• Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 26 novembre 2019 n. 48032
Impugnazioni - Casi e mezzi (tassatività) - Appello erroneamente proposto avverso la sentenza del giudice di pace di condanna a pena pecuniaria - Volontà dell'impugnante ai fini della conversione dell'impugnazione - Accertamento - Conseguenze.
In tema di conversione dell'impugnazione, l'appello erroneamente proposto avverso la sentenza di condanna a pena pecuniaria pronunciata dal giudice di pace, non si converte automaticamente in ricorso per cassazione, stante la necessità di avere riguardo - al di là dell'apparente "nomen juris" - alle reali intenzioni dell'impugnante ed all'effettivo contenuto dell'atto di gravame, con la conseguenza che, ove dall'esame di tale atto si tragga la conclusione che l'impugnante abbia effettivamente voluto il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
• Corte di cassazione, sezione 5 penale, sentenza 12 dicembre 2018 n. 55830
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