Civile

Privacy, ammesso con regole l’esame della temperatura

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di Stefano Mele

Via libera al controllo della temperatura corporea e alla richiesta di dichiarazioni attestanti la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico nei confronti di dipendenti e fornitori esterni, purché ciò avvenga nel pieno rispetto della normativa in materia di privacy.

È questo il succo di quanto previsto in materia di trattamento di dati personali dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” contenente le linee guida volte ad agevolare le imprese nell’adozione di misure di sicurezza anti-contagio.

Il protocollo, siglato dalle parti sociali su invito del Governo, compie un’importante inversione di tendenza in materia di trattamento dei dati personali dei dipendenti rispetto a quanto stabilito dal Garante della privacy nella sua nota del 2 marzo 2020. Infatti, approfondendo il tema delle modalità d’ingresso in azienda, viene stabilito che il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, può essere sottoposto al controllo della temperatura corporea, purché il datore di lavoro abbia definito e implementato tutte le misure di sicurezza sul piano tecnico e organizzativo previste obbligatoriamente dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso, l’azienda che decida di rilevare la temperatura non deve registrare il dato acquisito, potendo identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso.

Inoltre, tra gli ulteriori obblighi che ricadono sul datore di lavoro, c’è quello di dover fornire all’interessato l’opportuna informativa privacy, così come di dover definire e implementare adeguate misure di sicurezza sia sul piano tecnico che organizzativo per proteggere questi dati, oltre che trattarli esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da Covid-19. Per di più, in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, il datore di lavoro deve sempre assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del dipendente.

Per il protocollo, inoltre, costituisce un trattamento di dati personali anche il caso in cui l’azienda decida di richiedere il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al Covid-19. Per tale trattamento, il datore di lavoro deve applicare le indicazioni richiamate in precedenza, raccogliendo solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio.

Infine, per quanto riguarda l’accesso ai locali da parte di fornitori esterni, viene specificato che esso deve essere ridotto il più possibile. Tuttavia, qualora sia necessario l’ingresso di visitatori (impresa di pulizie, manutenzione, ecc.), gli stessi devono sottostare a tutte le regole di sicurezza aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali. Di conseguenza, il datore di lavoro può richiedere anche ai fornitori esterni le medesime informazioni previste per i dipendenti, purché si preoccupi di seguire pedissequamente le stesse regole sul trattamento dei dati personali analizzate in precedenza.

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