Tutela della privacy rafforzata. Va approvato specificamente l’algoritmo che determina il profilo reputazionale degli aderenti a una piattaforma digitale. Lo sottolinea la Cassazione con l’ordinanza n. 14381 della Prima sezione civile depositata ieri. La vicenda approdata sino alla Corte riguarda una piattaforma web, con annesso archivio informatico, indirizzata all’elaborazione di profili reputazionali di persone fisiche e giuridiche, con l’obiettivo di contrastare la creazione di falsi profili attraverso l’elaborazione di un rating di affidabilità dei soggetti censiti, in maniera da permettere a terzi una verifica di credibilità reale.
Il calcolo del rating viene effettuato con l’intervento di un algoritmo il cui funzionamento è caratterizzato, anche sulla base della valutazione del giudice di merito, caratterizzato da scarsa trasparenza. Elemento però superato dal fatto che la validità della formula, sempre secondo i giudici di merito, riguarderebbe il momento valutativo del procedimento, a fronte del quale spetterebbe al mercato stabilire efficacia e bontà del risultato.
Una conclusione censurata dalla cassazione, per la quale, invece, il nodo è quello della liceità del trattamento dei dati personali e quindi cruciale è la natura e il perimetro del consenso prestato. In questo senso, sottolinea l’ordinanza, «non può logicamente affermarsi che l’adesione a una piattaforma da parte dei consociati comprenda anche l’accettazione di un sistema automatizzato che si avvale di un algoritmo per la valutazione oggettiva di dati personali». In tutti i casi almeno in cui non è chiaro lo schema esecutivo attraverso il quale l’algoritmo si esprime.
Il consenso, infatti, Codice della privacy alla mano, è legittimo solo se il trattamento dei dati è «chiaramente individuato», in relazione cioè alla massima chiarezza di tutti gli elementi rilevanti.

