La Cassazione, sentenza n. 22791/2026, ha chiarito che il termine di un anno, previsto dall’articolo 143 del Codice della privacy, per la decisione del reclamo, tutela solo il diritto del reclamante a una decisione rapida, mentre il procedimento sanzionatorio è autonomo e resta soggetto alla prescrizione quinquennale della legge n. 689/1981, purché la contestazione dell’illecito sia tempestiva.

La vicenda nasce dalla sanzione di 2.000 euro irrogata dal Garante Privacy a una casa editrice per la pubblicazione di un libro che, raccontando una vicenda giudiziaria, riportava anche dati personali dei figli del condannato (nomi, titoli di studio e professioni), ritenuti eccedenti rispetto ai limiti dell’essenzialità dell’informazione. Respinta l’opposizione dal Tribunale di Milano, l’editrice ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo, tra l’altro, che il Garante fosse decaduto dal potere sanzionatorio per aver concluso il procedimento oltre un anno dalla presentazione del reclamo.

La Corte richiama il contrasto giurisprudenziale sulla natura dei termini nei procedimenti sanzionatori delle autorità indipendenti: secondo un orientamento essi sono ordinatori, secondo un altro hanno natura perentoria perché funzionali alla certezza del diritto e al diritto di difesa. Sul punto la Corte di giustizia Ue (sentenza C-588/24 del 15 gennaio 2026) ha stabilito che il diritto dell’Unione non impone la natura perentoria del termine per concludere l’istruttoria nei procedimenti antitrust.

Tuttavia, per la Suprema corte, diventa irrilevante stabilire se il termine annuale per decidere il reclamo sia perentorio od ordinatorio, perché in ogni caso esso non incide sul potere sanzionatorio del Garante. Il reclamo, infatti, ha natura preistruttoria e costituisce solo il presupposto da cui può scaturire un autonomo procedimento sanzionatorio. La stessa vicenda dimostra che il reclamo mira a ottenere misure di tutela dei diritti dell’interessato, mentre l’eventuale sanzione pecuniaria costituisce l’esito di un autonomo procedimento avviato dal Garante.

In conclusione, si legge nella decisione, “la previsione del termine di un anno è finalizzata esclusivamente alla definizione del reclamo, quale garanzia del diritto del reclamante a ottenere una sollecita conclusione del procedimento da lui promosso. Tale termine non vale, invece, a segnare una scadenza finale per l’esercizio del potere sanzionatorio autonomamente avviato dall’Autorità, seppure in seguito alla presentazione del reclamo”.

Il procedimento sanzionatorio avviato a seguito del reclamo è autonomo e soggetto a una disciplina distinta, che richiama la legge n. 689/1981. Per questo il termine annuale per definire il reclamo non comporta la decadenza del potere sanzionatorio, che resta esercitabile entro il termine di prescrizione quinquennale, purché la contestazione dell’illecito sia tempestiva.

La Cassazione chiarisce che il termine di 120 giorni riguarda la contestazione dell'illecito, non l’irrogazione della sanzione, e decorre dal definitivo accertamento della violazione, da valutare secondo criteri di ragionevolezza. Il termine annuale per decidere il reclamo resta invece un parametro utile per verificare la tempestività di tale accertamento.

Ne consegue che il mancato rispetto del termine annuale non determina la decadenza del potere sanzionatorio del Garante, purché la contestazione delle violazioni sia stata notificata tempestivamente; il procedimento resta infatti soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dalla legge n. 689/1981.

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