La diffusione giornalistica di notizie che coinvolgono minori impone il rispetto rigoroso del principio dell’assoluto anonimato, che prevale sempre sul diritto di cronaca, salvo eccezioni fondate su un effettivo interesse oggettivo del minore. La normativa in materia di protezione dei dati personali, integrata dalle regole deontologiche e dalla Carta di Treviso, richiede che il minore non sia identificabile né direttamente né indirettamente, e che siano evitati tutti gli elementi idonei a ricondurre la notizia alla sua persona o al suo nucleo familiare. La pubblicazione di articoli che, attraverso riferimenti a luoghi, età, legami familiari e contesto locale, consenta l’individuazione dei figli della persona deceduta, integra violazione della tutela rafforzata loro riconosciuta, soprattutto quando la narrazione collega il ruolo genitoriale della defunta a scelte personali presentate come causalmente connesse all’evento luttuoso. La lesività deriva non dalla mera comunicazione del decesso, ma dall’esposizione mediatica dei minori in relazione a un fatto idoneo a incidere sulla loro personalità, amplificato dalla diffusione provinciale del quotidiano. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in via presuntiva, quando l’illegittima esposizione del minore, in un contesto emotivamente delicato, comporti una compromissione seria e apprezzabile della sua sfera personale.
Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 15 giugno 2026 n. 19973.
Preliminarmente, al fine di comprendere meglio l’esito della Cassazione, sul punto è necessario comprendere la disciplina della responsabilità civile nel trattamento dei dati dei minori tra privacy e diritto di cronaca ai sensi del Codice della privacy italiano.
Responsabilità civile nel trattamento dei dati dei minori
La responsabilità civile per trattamento illecito dei dati personali, specie quando coinvolge minori, richiede un’applicazione rigorosa dei principi di riservatezza, minimizzazione e tutela rafforzata previsti dal GDPR, dal Codice Privacy e dalle regole deontologiche dell’informazione. Il minore deve rimanere sempre non identificabile, non solo mediante l’omissione del nome, ma anche attraverso l’eliminazione di ogni elemento indiretto che possa ricondurre alla sua persona, come riferimenti geografici, familiari o contestuali.
La violazione si configura anche quando il minore non è protagonista diretto del fatto, ma la narrazione giornalistica, per modalità espressive o per il contenuto, incide sulla sua personalità o lo espone a giudizi sociali. Il danno non patrimoniale non è presunto automaticamente, ma può essere riconosciuto in via presuntiva quando l’esposizione mediatica, soprattutto in relazione a eventi tragici o moralmente connotati, comporti una compromissione seria della dignità del minore.
La pubblicazione da parte di altre testate non attenua la responsabilità dell’editore che reiteri gli elementi identificativi, poiché ogni nuova diffusione costituisce autonoma lesione. Il giudice deve verificare la gravità della violazione, l’essenzialità dell’informazione e l’assenza di un reale interesse pubblico alla divulgazione dei dati personali, riconoscendo alla tutela dei minori un valore prevalente e non comprimibile.
Il caso esaminato
La controversia nasce dal fatto che, a seguito del decesso improvviso di una giovane madre per complicazioni legate al Covid 19, un quotidiano locale pubblicava in prima pagina un articolo dal titolo fortemente connotato, accompagnato da ulteriori approfondimenti nei giorni successivi, nei quali venivano riportati dati, riferimenti e dettagli idonei a rendere identificabili i figli minori della donna e il loro nucleo familiare. Il marito della defunta, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale, agiva in giudizio lamentando la violazione della privacy dei minori, sostenendo che la narrazione giornalistica, incentrata sulla scelta personale della madre di non vaccinarsi, avesse esposto i figli a un pregiudizio ingiustificato.
Nel giudizio di primo grado, il Tribunale, separata la domanda di diffamazione, accoglieva la domanda risarcitoria per violazione dei dati personali, ritenendo che gli articoli avessero consentito l’identificazione dei minori e avessero collegato la loro condizione familiare a un comportamento materno presentato come causa dell’evento luttuoso. Il giudice rilevava la violazione delle regole deontologiche e della Carta di Treviso, sottolineando l’assenza di un reale interesse pubblico alla diffusione di tali dettagli.
In secondo grado non vi era riforma, poiché il giudizio era stato instaurato con rito speciale e si concludeva in primo grado.
La vicenda giungeva quindi in Cassazione, dove i ricorrenti contestavano l’interpretazione delle norme deontologiche, la valutazione del danno e il nesso causale. La Corte respingeva il ricorso, confermando che ai minori deve essere garantito un anonimato assoluto e che la pubblicazione aveva leso la loro personalità, giustificando il risarcimento riconosciuto.
La decisione della Cassazione
La Corte di cassazione, con ordinanza del 15 giugno 2026 n. 19973 conferma la correttezza della decisione del Tribunale, ribadendo che, quando la cronaca giornalistica coinvolge soggetti minori, il principio dell’assoluto anonimato costituisce la regola generale e non ammette deroghe se non in presenza di un interesse oggettivo del minore, che nel caso concreto non emergeva in alcun modo. La Corte osserva che gli articoli pubblicati avevano diffuso una pluralità di elementi idonei a rendere identificabile la famiglia della donna deceduta, tra cui riferimenti al luogo di residenza, all’età dei figli, ai legami familiari e al contesto territoriale, violando così il dovere di tutela rafforzata imposto dalle regole deontologiche e dalla Carta di Treviso.
La lesività non risiedeva nella semplice comunicazione del decesso, ma nel collegamento narrativo tra la scelta personale della madre di non vaccinarsi e l’evento luttuoso, presentato in modo tale da esporre i minori a un giudizio sociale potenzialmente stigmatizzante. La Corte respinge l’argomento secondo cui la notizia fosse già stata diffusa da altre testate, chiarendo che ogni nuova pubblicazione costituisce autonoma violazione e non attenua la responsabilità dell’editore.
Esclude inoltre la violazione del principio di non contestazione, rilevando che le doglianze dei ricorrenti non riguardavano il fatto ritenuto pacifico dal Tribunale. Quanto al danno non patrimoniale, la Corte conferma che esso può essere accertato anche in via presuntiva, soprattutto quando l’esposizione mediatica coinvolge minori in un contesto emotivamente delicato e idoneo a incidere sulla loro personalità. Conclude quindi per il rigetto del ricorso, confermando la responsabilità solidale dell’autore degli articoli, dell’editore e del direttore responsabile.

