Procedimento civile: sulla chiamata in causa “iussu iudicis”
Procedimento civile - Intervento in causa di terzi “iussu iudicis” – Ratio e finalità.
La chiamata in causa del terzo per ordine del giudice a norma dell'articolo 107 c.p.c., può mirare tanto a evitare al terzo gli effetti pregiudizievoli della sentenza resa fra le parti (nel qual caso non è necessario che le parti originarie propongano alcuna domanda nei confronti del chiamato, e l'allargamento dell'ambito del giudizio riguarda i soli limiti soggettivi dello stesso) quanto a prevenire la possibilità di giudicati contraddittori (inducendo chi agisce a estendere in confronto del terzo la domanda, con conseguente allargamento dei limiti oggettivi del giudizio), ma in entrambi i casi, pur determinandosi in vista del superiore interesse al corretto funzionamento del processo una limitazione al principio della libertà di agire, non vi è alcuna proposizione d'ufficio della domanda né sostituzione del giudice alla parti nell'estensione del giudizio, onde non risultano derogate le regole di cui agli articoli 99 e 112 c.p.c. che individuano nella domanda e nell'eccezione di parte i limiti dell'attività giurisdizionale.
•Corte cassazione, sezione II, sentenza 27 aprile 2016 n. 8409
Procedimento civile - Intervento in causa di terzi “iussu iudicis” - Difese svolte dal convenuto per dedurre la responsabilità di un terzo - Nullità della notifica dell'atto - Sanatoria - Limiti - Notifica al terzo di atto di riassunzione del giudizio pendente tra le parti originarie - Efficacia sanante - Esclusione.
Qualora il giudice ordini l'intervento di un terzo a seguito delle difese svolte dal convenuto, il quale, contestando la propria legittimazione passiva, indichi il terzo medesimo come responsabile della pretesa fatta valere in giudizio, ricorre un'ipotesi non di litisconsorzio necessario, ex art. 102 c.p.c., ma di chiamata in causa “iussu iudicis” ex art. 107 c.p.c., rispondente a esigenze di economia processuale, discrezionalmente valutate sotto il profilo dell'opportunità. Ove, peraltro, la notifica al terzo sia nulla il contraddittorio non può ritenersi validamente instaurato, restando sanata detta nullità soltanto dall'ordine giudiziale di rinnovazione o dalla spontanea reiterazione, a opera della parte interessata, della notificazione della citazione al terzo, senza che possa, invece, assumere rilievo sanante l'eventuale notifica al terzo stesso del ricorso per riassunzione a seguito di interruzione del processo pendente tra le parti originarie.
•Corte cassazione, sezione III, sentenza 8 aprile 2016 n. 6837
Procedimento civile – Contestazione della legittimazione passiva - Indicazione di un terzo quale effettivo obbligato - Ordine del giudice di chiamata del terzo ex art. 107 cod. proc. civ. - Insindacabilità nelle fasi di gravame della valutazione discrezionale del giudice.
La contestazione della legittimazione passiva da parte del convenuto, con l'indicazione di un terzo quale soggetto effettivamente legittimato danno luogo a un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, dal quale deriva a carico del giudice solo la facoltà, non sindacabile in sede di gravame presupponendo una valutazione discrezionale, di ordinare la chiamata in causa del terzo, ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ.
•Corte cassazione, sezione I, sentenza 13 marzo 2013 n. 6208
Procedimento civile - Legittimazione passiva - Deduzione del convenuto della sua estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio - Indicazione di un terzo quale effettivo obbligato - Chiamata del terzo - Apprezzamento discrezionale del giudice - Deduzione di giudici di merito - Sindacabilità nelle fasi di gravame - Esclusione.
Qualora il convenuto eccepisca difetto di legittimazione passiva e indichi un terzo come legittimato passivo, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ., ma il giudice di primo grado, con valutazione discrezionale, può ordinare l'intervento in causa del terzo, a norma dell'art. 107 del codice di rito, senza che il mancato esercizio di detto potere discrezionale possa formare oggetto di sindacato da parte del giudice di appello né da parte del giudice di legittimità.
•Corte cassazione, sezione L, sentenza 22 marzo 2002 n. 4129