Nel procedimento disciplinare, la notificazione della decisione del Cnf che fa decorrere il termine breve per il ricorso deve essere eseguita all’indirizzo Pec personale dell’avvocato incolpato. La notifica effettuata esclusivamente alla Pec del difensore non è invece sufficiente a far scattare il termine di trenta giorni per l’impugnazione, poiché la legge individua come unico destinatario l’«interessato», ossia l’incolpato. Lo hanno chiarito le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 22199/2026, ponendo fine a un contrasto interpretativo.

Il Cdd di Catania aveva sospeso per due anni un avvocato, già condannato con patteggiamento per reati di bancarotta, riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti. Il Cnf, dichiarati prescritti o insussistenti gran parte degli addebiti, aveva confermato la responsabilità per un solo illecito deontologico, riducendo la sospensione a un anno e dieci mesi. L’avvocato ha quindi proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la decisione era stata notificata solo al suo difensore. Se quella notifica fosse stata ritenuta valida, sarebbe decorso il termine breve di 30 giorni previsto dall’art. 36 della legge professionale forense e il ricorso sarebbe stato irrimediabilmente tardivo. Se invece la notifica fosse stata invalida, perché non eseguita all’incolpato personalmente, continuava ad applicarsi il termine lungo di sei mesi, con la conseguenza che il ricorso risultava tempestivo.

Secondo un “primo e nutrito orientamento”, formatosi dapprima sull’art. 56 del r.d. n. 1578/1933 e poi con riguardo all’attuale art. 36 della legge n. 247/2012, la notificazione rilevante ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione è quella eseguita nei confronti dell’incolpato. Un diverso approdo, ha invece affermato che la notificazione della sentenza del Cnf va eseguita alla parte presso l’avvocato domiciliatario, secondo le regole ordinarie, e non direttamente alla parte, quando il professionista incolpato abbia deciso di non difendersi personalmente, ma di farsi assistere da altro avvocato, eleggendo domicilio presso il medesimo o presso un terzo avvocato.

Per la Suprema corte va privilegiata la prima ipotesi: «Nel procedimento disciplinare forensescrive la Corte con un principio di diritto -, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione di cui all’art. 36, comma 6, della legge n. 247 del 2012, la notificazione della sentenza del CNF deve essere eseguita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, commi 4 e 5, della legge n. 247 del 2012 e 16, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato dalla legge n. 70 del 2020, all’indirizzo PEC dell’incolpato, essendo quest’ultimo il solo destinatario individuato dalla disciplina speciale, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 170 e 285 c.p.c.»

In questo senso, argomenta la Corte, depone anzitutto la lettera della norma che non impiega espressioni quali ‘parte costituita’, ‘difensore’, ‘procuratore’, ‘domiciliatario’, né richiama il meccanismo di cui all’art. 170 c.p.c. e neppure l’espressione dalla portata estensiva ‘anche all’interessato’, ma, per l’appunto, utilizza unicamente il diverso e significativo lemma ‘interessato’. “Opzione lessicale, quest’ultima, non neutra, giacché disvela una scelta legislativa precisa: la pretesa che la decisione intercetti direttamente, nel caso dell’incolpato, il soggetto sul cui status professionale il provvedimento è destinato ad incidere”. La scelta si giustifica anche perché l’incolpato, essendo egli stesso avvocato, è pienamente in grado di comprendere il contenuto della decisione, i rimedi esperibili e gli effetti della notificazione.

Così, se nel processo civile, una volta instaurato il giudizio, le notificazioni e le comunicazioni sono rivolte al procuratore costituito, con la conseguenza che il difensore diviene il centro tecnico di imputazione della conoscenza di ogni atto processuale; nel procedimento disciplinare la disciplina di settore assume un rilievo di assoluta preminenza e derogatorio.

La Corte ricostruisce quindi il sistema del domicilio digitale: ogni avvocato è tenuto a comunicare la propria Pec all’Ordine, che la inserisce nei pubblici registri; proprio quell’indirizzo costituisce il domicilio digitale del professionista e l’unico recapito rilevante ai fini processuali. Il domicilio digitale, dunque, corrisponde all’indirizzo Pec che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, costituendo l’unico recapito rilevante ai fini processuali.

La Corte ricorda poi che l’art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012 stabilisce che le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.

Applicando il principio enunciato, le Sezioni Unite hanno così ritenuto tempestivo il ricorso dell’avvocato: la notifica della sentenza del Cnf eseguita solo alla Pec del difensore non aveva fatto decorrere il termine breve di 30 giorni, sicché restava applicabile il termine lungo di sei mesi, rispettato nel caso concreto.

Risolta la questione preliminare, le Sezioni Unite hanno accolto il primo motivo, rilevando l’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare, dichiarano assorbito il secondo e cassano senza rinvio la sentenza del Cnf.

Riproduzione riservata Ⓒ