Rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3, 24, 111, 113 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, comma 2, c.p.a. - limitatamente alle parole «e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso» - e dell'art. 49, comma 1, c.p.a., nella parte in cui non consente al presidente o al collegio di ordinare l'integrazione del contraddittorio quando il ricorso non è stato proposto nei confronti di alcuno dei controinteressati.

Tar Lazio - Sezione III-quater - Ordinanza 2 settembre 2026 n. 14560

LA MASSIMA

Processo amministrativo - Integrazione del contradditorio - Divieto da parte del giudice - Ricorso - Senza notifica ad almeno un controinteressato - Questione di legittimità costituzionale - Rimessione alla Corte costituzionale.

È rimessa alla Corte costituzionale la questione di costituzionalità degli articoli 41, comma 2, limitatamente alle parole "e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso", e dell'articolo 49, comma 1, del Cpa, nella parte in cui non consente al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio quando il ricorso non è stato proposto nei confronti di alcuno dei controinteressati per contrasto con gli articoli 3, 24, 111, 113 e 117, comma 1 in relazione all'articolo 6 Cedu, della Costituzione.

Quella del controinteressato costituisce una figura tipica del diritto amministrativo, connessa alla dinamica trilaterale del rapporto giuridico sostanziale che si riflette anche nella struttura del processo amministrativo. Il ruolo di tale soggetto nell'instaurazione del giudizio, connesso al tema dell'integrazione del contraddittorio, è tornato di recente anche all'attenzione della giurisprudenza.

Con l'ordinanza del 2 settembre 2026 n. 14560 infatti, il Tar Lazio ha sollevato la questione...

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