Processo amministrativo, filtro sui vizi di procedura
A seguito della conversione del Dl 80/2021 novità dopo la pausa feriale per il processo amministrativo
Novità dopo la pausa feriale nel processo amministrativo, a seguito della conversione del Dl 80/2021.
Con l’entrata in funzione dell’Ufficio del processo, in primo grado (Tar) ed in sede di appello (Consiglio di Stato, Consiglio di Giustizia amministrativa), vi sarà una diversa organizzazione, sia finalizzata allo smaltimento dell’arretrato (le pendenze al 2019 ), sia per velocizzare le liti che presentano errori di procedura.
Scorrendo il decreto del Segretariato generale della giustizia amministrativa (datato 28 luglio 2021) e l’articolo 17 del Dl 80/2021, per tutti i ricorsi vi sarà un primo vaglio, relativo alla rapida decisione a causa di errori di procedura. Se l’ufficio del processo segnala questi errori, vi sarà una trattazione accelerata entro circa due mesi, con possibilità di presentare memorie difensive due giorni prima dell’udienza.
Quest’ultima si svolgerà in camera di consiglio (cioè senza pubblico) e sarà rinviabile solo per motivi eccezionali, con differimento di circa quindici giorni. Vi sarà, quindi, un primo filtro, relativo a vizi di procedura: in mancanza di eccezioni delle parti, il collegio sottoporrà la relativa questione ai legali presenti, che potranno, se il collegio lo consente, presentare memorie entro venti giorni.
Decorso questo termine, il giudice deciderà senza fissare un’ulteriore udienza. Se la causa non è definibile in rito (perché l’errore ipotizzato appare invece dubbio), il collegio con ordinanza fissa la data dell’udienza pubblica.
In ogni caso, la decisione è adottata con sentenza in forma semplificata. Ciò significa che i ricorsi tardivi, privi di elementi essenziali (procura, notifiche) o indirizzati a giudici privi di giurisdizione, saranno subito filtrati e decisi in modo sommario.
Altre innovazioni riguardano l’eliminazione delle zone in cui si formavano aree di arretrato (ricorsi privi della domanda di fissazione udienza). Per evitare tali arretrati, il nuovo articolo 73 del Dlgs 104/2010 (codice del processo amministrativo), prevede che la cancellazione della causa dal ruolo diventi eccezionale (e quindi, una volta fissata l’udienza di discussione, diventa difficile rinviarla, se non per casi eccezionali e motivati); per il nuovo articolo 79 l’interruzione del processo (morte o perdita di capacità della parte, cessazione dell’avvocato) è immediatamente dichiarata dal presidente del collegio giudicante con decreto, evitando complessi passaggi procedurali.
Anche se il processo è interrotto o sospeso (ad esempio, per pregiudizialità di altro processo), il presidente può disporre istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che sono alla base del ricorso (in particolare, nei casi di decesso della parte o fallimento dell’impresa), e l’udienza viene poi fissata di ufficio, senza attendere impulsi di parte.
Infine, si segnala un’anomalia nelle udienze di smaltimento (straordinarie rispetto al numero di udienze già programmato): tali udienze, che sono quelle determinanti al fine di eliminare l’arretrato (attuando il Pnrr), si terranno solo in camera di consiglio e da remoto. Mentre per le usuali udienze è necessaria la presenza dell’avvocato (sostituibile da una richiesta di “passaggio in decisione” fino alle ore 12 del giorno prima dell’udienza), per le udienze straordinarie di smaltimento si potrà discutere da remoto o chiedere il passaggio della causa in decisione, entro le ore 12 del terzo giorno antecedente l’udienza.