Il principio della sinteticità degli atti processuali supera anche il vaglio del Tar del Lazio. Con la sentenza n. 9289/2026 il tribunale amministrativo ha respinto il ricorso presentato da Codacons contro l’articolo 3, rubricato “Limiti dimensionali degli atti processuali”, del decreto del ministero della Giustizia del 7 agosto 2023 che, nel disciplinare i criteri di redazione degli atti giudiziari civili, prevede la possibilità per il giudice di tenere conto del mancato rispetto dei limiti dimensionali nella decisione sulle spese di lite.

Il Tar ricostruisce anzitutto il contesto della riforma, ricordando che il regolamento si inserisce nelle misure attuative della legge delega del 2021 per la riduzione dei tempi del processo civile attraverso “i principi di snellezza, chiarezza e sinteticità degli atti processuali”.

Secondo i giudici amministrativi, l’intervento “che estende al processo civile principi già consolidati e vigenti nell’ambito del processo amministrativo” è coerente con la “funzionalità della forma allo scopo dell’atto” ed è diretto a disciplinare le modalità di consultazione e gestione degli atti processuali “tanto per le parti che per il giudice, perseguendo altresì l’obiettivo di regolamentare in modo maggiormente uniforme la redazione degli atti, con conseguente possibilità di una loro lettura più agevole, premessa quest’ultima di maggiore comprensione e più giusta decisone”.

La sentenza sottolinea inoltre che il decreto “segna una importante milestone del Pnrr quale obiettivo per il secondo trimestre del 2023 e dunque presenta una fondamentale rilevanza comunitaria”.

Respinte quindi tutte le censure del Codacons, che denunciava una compressione del diritto di difesa e una disparità di trattamento tra avvocati e magistrati. Per il Tar, infatti, “l’intervento oggi contestato è stato dunque il prodotto di una interlocuzione procedimentalizzata e approfondita tra i rappresentanti di tutti gli operatori coinvolti”. E ancora: “Il tutto al fine di abbandonare, proprio nell’ottica della salvaguardia del diritto di difesa e di una maggiore efficienza del processo, tecniche redazionali degli atti processuali inutilmente pletoriche e sovrabbondanti e l’adozione di modelli incentrati sulla selezione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti, ritenendo la brevitas e la chiarezza proprio valori da perseguire in quanto funzionali all’attuazione dei principi del giusto processo e della sua ragionevole durata”.

Nella motivazione il Tar, infine, chiarisce anche che il mancato rispetto dei limiti dimensionali non comporta nullità o inammissibilità dell’atto, ma può incidere sulla liquidazione delle spese, restando comunque possibile superare i limiti nei casi particolarmente complessi purché il difensore ne spieghi le ragioni.

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