Al di fuori delle ipotesi di malfunzionamento del sistema informatico “certificato” o “attestato”, previste dall’articolo 175bis del Cpp, resta possibile la restituzione in termini per altri impedimenti che integrino il caso fortuito o la forza maggiore, se provati. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 33829/2026, confermando tuttavia l’inammissibilità dell’appello proposto via pec in quanto gli imputati non avevano documentato in alcun modo l’impossibilità di utilizzare il Portale deposito atti penali (PDP).
Il procedimento nasce dalla condanna pronunciata dal Tribunale di Biella per reati fallimentari nei confronti dei due imputati ricorrenti. I difensori avevano proposto appello tramite Pec, rispettivamente il 28 maggio e il 21 giugno 2025, quando era già in vigore l’obbligo di utilizzare esclusivamente il PDP. La Corte d’appello di Torino aveva perciò dichiarato entrambe le impugnazioni inammissibili.
In Cassazione i ricorrenti hanno sostenuto di essere stati costretti a utilizzare la Pec per malfunzionamenti del portale. In particolare, uno dei difensori ha riferito di aver tentato inutilmente il deposito il 20 e il 21 giugno, ultimo giorno utile, riscontrando un “codice errore” e senza riuscire a contattare la cancelleria; il problema sarebbe stato collegato anche ai forti temporali che avevano interessato Biella. L’altro difensore ha invece lamentato un “blocco silente” del PDP, che non avrebbe prodotto neppure un messaggio di errore documentabile.
La Cassazione ha però rilevato che questi malfunzionamenti non erano stati adeguatamente provati e che i difensori non avevano attivato la procedura di restituzione nel termine prevista dall’articolo 175 Cpp.
La V Sezione penale ricorda che l’art. 175-bis contempla due ipotesi di deroga all’obbligo esclusivo di deposito telematico degli atti: il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia certificato dal Dg (malfunzionamento centrale), e il malfunzionamento accertato e attestato dal dirigente dell’ufficio giudiziario (malfunzionamento locale). In tali casi, «atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche».
La Suprema corte rileva però che l'art. 175 Cpp “si pone come disposizione generale, suscettibile di applicazione in casi diversi da quelli cui è dedicata la norma speciale dell’art. 175-bis cod. proc. pen., che non presenta carattere esaustivo, né esclusivo”. E allora, prosegue la Corte, i difensori possono essere restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza per il deposito (telematico) dell’impugnazione, “se provano di non averlo potuto osservare per disfunzioni del sistema - non certificate, né attestate a norma dell’art. 175-bis cod. proc. pen. - suscettibili di integrare i presupposti del caso fortuito o della forza maggiore”. Con la precisazione che l’impedimento “deve presentare connotazioni oggettive, e non essere riconducibile a comportamenti del soggetto interessato, salvo che questi risultino condizionati da fattori esterni in termini assoluti”.
La restituzione nel termine, in questi casi, non può dunque essere automatica ma passa per “l’instaurazione del procedimento previsto dal citato art. 175 cod. proc. pen. a mente del quale, tra l’altro, la richiesta va presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore”.
In definitiva, per la Cassazione va pertanto affermato che “l’art. 175-bis cod. proc. pen. non esaurisce le ipotesi nelle quali le disfunzioni dei sistemi informatici incidono sull’esercizio del diritto di impugnazione, ma disciplina i casi di malfunzionamento certificato o attestato che consentono, in via automatica e senza necessità di attivare un apposito procedimento, il deposito dell’atto con modalità non telematiche. Le disfunzioni non riconducibili alle ipotesi tipizzate dalla norma possono rilevare ai fini della restituzione nel termine prevista dall’art. 175 cod. proc. pen. ove sia dimostrato che integrino gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore”.
Nel caso concreto, invece, la “dedotta impossibilità di utilizzare il PDP è rimasta del tutto sfornita di riscontri oggettivi”. In quanto i ricorrenti “non hanno allegato elementi idonei a documentare i tentativi di deposito asseritamente effettuati, il momento del loro compimento, il tipo di anomalia riscontrata e l’incidenza di quest’ultima sull’effettiva possibilità di procedere al caricamento dell’atto”. E in mancanza di simili elementi, “la prospettata disfunzione non può ritenersi dimostrata, né può integrare il caso fortuito o la forza maggiore richiesti dall’art. 175 cod. proc. pen. per la restituzione nel termine”.

