Dopo l’esercizio dell’azione penale il difensore deve poter accedere in modo diretto e rapido al fascicolo telematico, con un sistema certo di notifiche sui depositi di atti e documenti, per evitare che la digitalizzazione comporti una riduzione delle garanzie difensive. Elisa Demma, Presidente di Movimento Forense, elenca una serie di storture del pur inevitabile processo penale telematico, chiedendo al ministero della Giustizia di mettervi riparo.
“Fermo restando – si scrive Demma - che il processo penale telematico e il relativo applicativo rappresentano un passaggio irreversibile verso una giustizia più moderna ed efficiente, è necessario richiamare l’attenzione su alcuni aspetti e criticità legati alla digitalizzazione del processo penale che, allo stato, rischia di generare la disparità tra le parti processuali a scapito del principio costituzionale del contraddittorio e della equivalenza tra accusa e difesa nel perimetro delle garanzie caratterizzanti il pubblico processo”.
Il Movimento Forense evidenzia le seguenti gravi criticità: la gestione informatica del fascicolo e degli atti di indagine e di giudizio si traduce in un vantaggio informativo per l’accusa a scapito della difesa: le parti processuali devono conoscere, in tempi ragionevoli e con modalità certe, tutti gli atti di interesse ovvero che incidono sulla strategia difensiva, inclusi quelli introdotti nel fascicolo mediante strumenti informatici, rendendo, quindi, il fascicolo telematico “luogo” centrale del contraddittorio. Inoltre, l’accesso non sempre è diretto e uniforme al fascicolo: la coesistenza di molteplici sistemi (PDP per i depositi dei difensori delle parti private e APP) determina, nelle diverse realtà territoriali, modalità non uniformi di accesso. E ancora, la mancata o tardiva conoscenza dei depositi delle altre parti processuali e/o della cancelleria; l’attuale configurazione non garantisce che il difensore riceva una notifica telematica automatica, certa e tracciabile ogni volta che: il pubblico ministero depositi un atto o un documento; la persona offesa o altre parti private depositino atti o documenti; la cancelleria inserisca nel fascicolo provvedimenti o comunicazioni rilevanti quali verbali stenotipici.
Pertanto, prosegue Demma, in assenza di un meccanismo stabile di avviso, il difensore è costretto a un monitoraggio “a tappeto” del fascicolo telematico, con evidente disparità di trattamento rispetto agli uffici. Vi è inoltre, un canale privilegiato dell’accusa nell’accesso e nella consultazione del fascicolo telematico.
Per tali motivi, Movimento Forense ritiene che sia “necessario nella fase processuale susseguente all'esercizio dell'azione penale e previo deposito della nomina difensiva, consentire un accesso diretto e tempestivo del difensore al fascicolo telematico, predisponendo altresì un sistema certo di informazione e comunicazione sul deposito di atti e documenti delle altre parti e/o della cancelleria: ciò costituirebbe condizione minima per assicurare che la trasformazione digitale non si traduca in un arretramento delle tutele difensive, ma in un effettivo rafforzamento dei diritti di tutte le parti coinvolte nel procedimento penale”.
Alla luce delle criticità evidenziate, conclude la nota, nelle specifiche tecniche del PPT, di APP e nei regolamenti ministeriali, devono essere inserite “funzionalità che garantiscano la uniformità dell’utilizzo dei sistemi e una effettiva ‘pari opportunità’ tra le parti processuali”.

