Processo telematico: nulla la costituzione con copia della procura senza attestazione di conformità all'originale
In un giudizio sottoposto alla disciplina del processo amministrativo telematico (PAT), è nullo, per mancanza dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, l'atto di costituzione in giudizio allorché: a) sia depositata copia digitale per immagini di un atto di costituzione cartaceo, in violazione dell'articolo 136, comma 2 bis, del Codice del processo amministrativo e dell'articolo 9, comma 1, del Dm 16 febbraio 2016, n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale; b) sia depositata copia digitale per immagini della procura conferita, senza attestazione di conformità all'originale ai sensi dell'articolo 136, comma 2-ter, del Cpa è dell'articolo 8, comma 2, del Dm 16 febbraio 2016, n. 40. Lo ha precisato il Tar Calabria con l'ordinanza cautelare 26 gennaio 2017 n. 33.
In particolare il Tribunale ha precisato che la mancanza della firma digitale apposta sull'atto di costituzione impedisce di verificarne la paternità, e cioè che esso provenga dal difensore che ne appare l'autore. Ha ribadito inoltre che non è possibile, in mancanza della prescritta attestazione, ritenere la conformità all'originale della copia digitale della procura prodotta.
Tar Calabria – Ordinanza 26 gennaio 2017 n. 33