Civile

Processo tributario: ammissibile l'appello anche se propone gli stessi motivi del primo grado

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a cura della redazione PlusPLus24 Diritto

Processo tributario - Appello - Giudizio in primo grado - Stessi motivi - Appello ammissibile.
In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dal decreto legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell'appello che non si limita a controllare la presenza di vizi specifici ma è rivolto a ottenere il riesame della causa nel merito.
•Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 28 febbraio 2019 n. 5864

Impugnazioni civili - Appello - Citazione di appello - Motivi - Specificità dell'appello - Condizioni - Chiarezza dei punti contestati e delle ragioni di dissenso - Sufficienza.
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
•Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 16 novembre 2017 n. 27199

Appello civile - Motivazione - Parte volitiva e parte argomentativa - Forme sacramentali e progetto alternativo di sentenza - Esclusione.
L'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione.
•Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 16 novembre 2017 n. 27199

Tributi (in generale) - 'Solve et repete' - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento di appello - Atto di appello - Contenuto - In genere motivi specifici dell'impugnazione - Mancanza o assoluta incertezza - Configurabilità - Esclusione - Desumibilità dall'intero atto di impugnazione.
In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, le quali, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, determinano l'inammissibilità del ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi essere ricavati, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni.
•Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 24 agosto 2017 n. 20379

Tributi (in generale) - 'Solve et repete' - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento di appello - Atto di appello - Contenuto - Motivi dell'impugnazione amministrazione finanziaria - Riproposizione della motivazione dell'avviso di accertamento - Onere di impugnazione specifica ex art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Assolvimento - Sussistenza.
Nel processo tributario, ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dall'articolo 53 del Dlgs n. 546 del 1992.
•Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 22 marzo 2017 n. 7369

Tributi (in generale) – Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) – Procedimento – Procedimento di appello – Atto di appello – Contenuto – Motivi dell'impugnazione - Onere di impugnazione specifica ex art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Riproposizione della ragioni poste a fondamento dell'avviso di accertamento - Idoneità - Fondamento.
In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto a ottenere il riesame della causa nel merito.
•Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 22 gennaio 2016, n. 1200

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