Processo tributario: sospensione dei termini di impugnazione solo in caso di istanza di adesione dopo l'accertamento
Processo tributario - Istanza di adesione dopo l'accertamento - Termini di impugnazione - Sospensione
La sospensione dei termini opera solo con riguardo all'istanza di accertamento con adesione formulata a seguito di notifica dell'avviso di accertamento e non anche con riguardo all'istanza di accertamento con adesione successiva ad accessi, ispezioni e verifiche.
Non è rilevante che il contribuente abbia presentato una prima istanza antecedentemente alla notifica dell'avviso di accertamento ed immediatamente dopo la verifica. Da tale istanza non può derivare alcuna sospensione dei termini e quindi non può dirsi che il contribuente si sia avvalso di tale sospensione.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 16 maggio 2019 n. 13172
Tributi (in generale) - Accertamento tributario - Concordato tributario (adesione del contribuente all'accertamento) - In genere - Notifica di atto di accertamento - Istanza di accertamento con adesione - Mancato perfezionamento - Definizione agevolata ai sensi della legge n. 289 del 2002 - Impugnazione dell'atto impositivo entro il termine perentorio di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Necessità - Conseguenze - Mancato cumulo dei termini di sospensione - Fondamento
In tema di accertamento con adesione, nel silenzio della legge 27 dicembre 2002, n. 289 in materia di condono, è consentito, al contribuente che abbia ricevuto la notifica di un atto di accertamento nei 60 giorni precedenti il 31 dicembre 2002, di proporre istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218; ma se l'accertamento con adesione non si perfezioni, né intervenga la definizione dell'avviso di accertamento, il contribuente deve impugnare l'atto impositivo entro il termine perentorio di cui all'art. 21, primo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, a decorrere dalla data di cessazione del periodo di sospensione di cui all'art. 15, ottavo comma, della legge n. 289 del 2002, venendo in tal caso in rilievo il solo atto di accertamento, poiché si deve escludere che il termine di 90 giorni di cui all'art. 6, terzo comma, del d.lgs. n. 218 del 1997 (volto a garantire uno "spatium deliberandi" in vista dell'accertamento con adesione e da riferirsi solo al relativo procedimento) possa cominciare a decorrere dopo la scadenza di quello di cui all'art. 15, ottavo comma, della legge n. 289 del 2002.
• Corte di Cassazione, sezione Tributaria, sentenza 28 giugno 2013 n. 16347
Tributi (in generale) - Accertamento tributario - Concordato tributario (adesione del contribuente all'accertamento) - In genere - Istanza di definizione ex art. 6 e 12 del d.lgs. n. 218 del 1997 - Protrazione nel tempo nella procedura di definizione - Effetti - Sospensione per 90 giorni del termine di impugnazione - Impugnazione dell'accertamento o definizione - Mancanza - Definitività dell'accertamento.
In tema di accertamento con adesione, la presentazione dell'istanza di definizione, così come il protrarsi nel tempo della relativa procedura, non comportano l'inefficacia dell'avviso di accertamento, ma ne sospendono soltanto il termine di impugnazione per 90 giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, quest'ultimo, in assenza di tempestiva impugnazione, diviene definitivo, poiché, a norma degli artt. 6 e 12 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, soltanto all'atto del perfezionamento della definizione l'avviso perde efficacia.
• Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 2 marzo 2012 n. 3368
Tributi (in generale) - Accertamento tributario - Concordato tributario (adesione del contribuente all'accertamento) - In genere - Istanza di accertamento per adesione ex art. 6 d.lgs n. 218 del 1998 - Mancata convocazione del contribuente da parte dell'ufficio - Conseguenze - Nullità del procedimento di accertamento - Esclusione - Fondamento
In tema di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell'istanza ex art. 6 del d.lgs. 16 giugno 1997, n. 218, non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli Uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge.
• Corte di Cassazione, sezioni Unite, sentenza 17 febbraio 2010 n. 3676
Tributi (in generale) - Condono fiscale - Art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Chiusura delle liti fiscali pendenti - Rinuncia all'accertamento dell'imposta - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze in tema di Iva - Sentenza della corte di giustizia ce 17 luglio 2008, in causa c 132/06 - Contrasto con la vi direttiva n. 77/388/cee - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di sospensione dei termini per le impugnazioni
In tema di condono fiscale, l'art. 16 della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui prevede la definizione delle liti pendenti e le relative condizioni, nonché la sospensione dei termini di impugnazione, non comporta una rinuncia dell'Amministrazione all'accertamento dell'imposta (già effettuato e contestato nella sua legittimità), bensì la definizione di una lite in corso con il contribuente, in funzione della riduzi one del contenzioso in atto, secondo parametri rapportati allo stato della lite al momento della domanda di definizione, garantendo la riscossione di un credito tributario incerto, sulla base di un trattamento paritario tra i contribuenti. Esso, pertanto, nella parte in cui si riferisce alle controversie in materia di IVA, non può essere disapplicato per contrasto con la VI direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, neppure a seguito della sentenza della Corte di Giustizia CE del 17 luglio 2008, in causa C-132/06, con la quale, in esito ad una procedura di infrazione promossa dalla Commissione Europea, è stata dichiarata l'incompatibilità con il diritto comunitario (in particolare con gli artt. 2 e 22 della VI direttiva cit.) degli artt. 8 e 9 della medesima legge, nella parte in cui prevedono la condonabilità dell'IVA alle condizioni ivi indicate, dovendo tale pronuncia essere interpretata restrittivamente. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto l'eccezione di inammissibilità, per tardività, del ricorso per cassazione dell'Ufficio delle entrate, che aveva beneficiato della sospensione dei termini di impugnazione prevista dall'art. 16 cit., eccezione avanzata sul presupposto che l'articolo in questione avrebbe dovuto essere disapplicato "in toto", a seguito della sentenza della Corte di Giustizia).
•Corte di Cassazione, sezioni Unite, sentenza 17 febbraio 2010, n. 3676