L’UNCAT – Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi – e la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, nelle persone del consigliere Elio Cocorullo su delega del presidente Gianni Di Matteo e del presidente della Corte Alfredo Montagna, hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa volto a promuovere buone prassi per una più efficiente amministrazione della giustizia tributaria di appello.

Il Protocollo ha avuto la presa d’atto del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, è stato segnalato a tutte le Corti di Giustizia di primo grado della Campania ed è in corso di presentazione a tutti i possibili stakeholders del processo tributario.

Nella cornice principi costituzionali del giusto processo, del contraddittorio effettivo, della parità delle parti, della terzietà del giudice e della ragionevole durata del procedimento, il Protocollo propone prassi operative finalizzate a rafforzare la collaborazione e la buona fede tra tutte le parti, nonché il principio di strumentalità delle forme e del raggiungimento dello scopo, favorendone così il buon andamento del processo tributario.

Particolare rilievo assume, inoltre, l’istituzione di un Osservatorio permanente sulla Giustizia Tributaria, con il compito di monitorare l’applicazione delle prassi condivise, promuovere il confronto istituzionale e proporre soluzioni organizzative innovative.

Per UNCAT, la sottoscrizione del Protocollo rappresenta un ulteriore passo verso una giustizia tributaria più efficiente, trasparente e orientata alla qualità della decisione, nella consapevolezza che il miglioramento del processo passa attraverso il dialogo istituzionale e la responsabilità condivisa di tutti gli operatori.

La prospettive è quella di favorire l’adozione di questi Protocolli presso le Corti di Giustizia Tributaria di tutto il territorio nazionale, anche tramite le Camere degli Avvocati Tributaristi territoriali associate all’UNCAT.

Richiamiamo sinteticamente i principali settori di incidenza del Protocollo.

  • Atti “sintetici e chiari” + standard redazionali

  • Contraddittorio garantito anche in caso di questioni rilevate d’ufficio poste a fondamento della decisione giudiziale
  • In caso di conciliazione, comunicazione tramite la piattaforma del processo tributario telematico almeno 10 giorni prima dell’udienza, per evitare attività di studio non necessarie
  • Canali di interlocuzione diretta con le segreterie delle cancellerie
  • Nelle udienze da remoto, eventuali problemi di collegamento sono segnalati prioritariamente via messaggistica della piattaforma, oppure via e-mail indicata nell’istanza
  • Rinvii d’ufficio comunicati alle parti con preavviso di almeno 24 ore (salvo imprevedibilità)
  • Istanze di rinvio accolte da tutte le parti: avviso almeno 3 giorni prima dell’udienza; non condivise e/o fuori termine: valutazione del Collegio con avviso alle parti
  • Coordinamento in caso di udienze concomitanti dello stesso difensore: richiesta motivata non oltre 10 giorni prima; possibile rinvio/prosecuzione/partecipazione ad orario compatibile, comunicata con almeno 3 giorni liberi
  • Regole simmetriche per la pubblica udienza anche da remoto: è prevista la facoltà di chiedere la pubblica udienza. Se la richiesta non è inserita nell’atto introduttivo, deve essere notificata alla controparte almeno 10 giorni liberi prima dell’udienza, con successivo deposito della prova della notifica. È inoltre prevista la facoltà di chiedere la discussione da remoto. Il collegamento da remoto non può essere negato, salvo impedimenti tecnici certificati o segnalati. Se una parte chiede la partecipazione da remoto, l’altra parte — che abbia eventualmente chiesto la pubblica udienza — può comunque partecipare in presenza. A seguito della richiesta di udienza da remoto, la Segreteria trasmette il link per il collegamento. L’altra parte può chiedere di partecipare da remoto entro 3 giorni liberi prima dell’udienza. Nella “sala di attesa” della piattaforma sono indicati i riferimenti della causa e della sezione. È inoltre prevista la possibilità di comunicare eventuali ritardi o problemi tecnici
  • Prevedibilità dell’ordine di chiamata secondo fasce orarie indicate nell’avviso
  • Relazione introduttiva del Giudice relatore, anche con richieste chiarificatrici mirate alle parti
  • Discussione “utile” e verbalizzazione essenziale. Garantito uno spazio adeguato per esporre argomenti non meramente ripetitivi degli scritti; possibile replica autorizzata per fatti emersi in udienza, per un contraddittorio effettivo. Il Presidente dispone annotazione sintetica a verbale di fatti rilevanti o nuove istanze/eccezioni
  • Tempi rapidi per le udienze camerali sulle istanze di sospensione, fissate entro la prima camera di consiglio utile, e comunque non oltre il 30° giorno dalla presentazione dell’istanza
  • Attenzione ai termini di deposito dei provvedimenti. Presidenza e Presidenti di sezione adottano iniziative per depositare le motivazioni “per quanto possibile” nei termini; ordinanze interlocutorie comunicate alle parti nei termini di legge.
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