Non è inesistente ma soltanto annullabile la procura alle liti conferita da un soggetto privo della capacità di farlo, nel caso per via del decreto che regola l’amministrazione di sostegno in suo favore, con la conseguenza che il legale che abbia agito in suo nome non deve essere condannato alle spese di giudizio. L’attività processuale, infatti, era “provvisoriamente efficace” e la procura, benché fosse nulla o invalida, era comunque “idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale...
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