La Cgue con la sentenza sulla causa C-658/24 ha affrontato il caso delle promozioni imposte in via obbligatoria da uno Stato membro nell’ambito di uno specifico mercato ai fini di individuare una limitazione legittima o meno della libera prestazione di servizi all’interno della Ue.
Il caso riguarda la vendita di prodotti alimentari e l’affermazione di illegittimità della normativa ungherese che impone promozioni obbligatorie ai grandi distributori. Per la Cgue tale normativa impedisce ai distributori, senza adeguata giustificazione, di fissare liberamente i prezzi e i quantitativi di vendita di taluni prodotti sulla base di considerazioni economiche e si pone in contrasto con la direttiva «servizi».
Il caso ungherese risolto
Nel maggio 2023, nel contesto della guerra in Ucraina, l’Ungheria ha introdotto un regime di riduzioni di prezzo obbligatorie per contrastare l’inflazione dei prezzi dei prodotti alimentari.
In base a tale regime, i distributori di prodotti alimentari il cui fatturato annuo superava una determinata soglia erano tenuti, pena un’ammenda, ad applicare, per un periodo determinato («campagna promozionale»), un prezzo lordo al dettaglio inferiore di almeno il 15% al prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti per alcuni specifici prodotti. Inoltre, detti distributori dovevano anche disporre di quantitativi minimi di determinati prodotti durante tale periodo.
Nel marzo 2024, le autorità ungheresi hanno inflitto un’ammenda al venditore Penny Market, un’impresa appartenente al gruppo tedesco di distribuzione alimentare Rewe, poiché due dei prodotti oggetto della campagna promozionale (uno appartenente alla categoria delle mele, l’altro a quella delle acque minerali e bevande rinfrescanti) non erano presenti sugli scaffali e non era stata effettuata alcuna vendita di tali prodotti il giorno del controllo.
La Penny Market ha contestato la sanzione, invocando un ritardo nella consegna e la disponibilità di un prodotto sostitutivo, e ha avviato un procedimento dinanzi alla Corte di Győr al fine di ottenere l’annullamento della decisione amministrativa. Nutrendo dubbi sulla compatibilità del regime di riduzioni di prezzo obbligatorie con il diritto dell’Unione, in particolare con la libera prestazione dei servizi e con la libertà di stabilimento, nonché con il regolamento “Ocm” (organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli) e con la direttiva relativa ai servizi nel mercato interno, tale giudice ha adito la Corte di giustizia.
La decisione della Cgue
La Corte ritiene che il regime ungherese che impone riduzioni obbligatorie dei prezzi ai grandi distributori alimentari sia contrario al regolamento Ocm e alla direttiva relativa ai servizi nel mercato interno.
In primo luogo, essa constata che tale regime pregiudica il libero gioco della concorrenza, una componente fondamentale del regolamento Ocm. Infatti, l’obbligo di mettere in vendita determinati prodotti a un prezzo ridotto e in un quantitativo minimo prestabilito impedisce ai distributori di fissare liberamente i propri prezzi di vendita e i quantitativi che intendono vendere sulla base di considerazioni economiche.
Non proporzionata la misura ungherese antinflazione
La Corte esamina poi l’argomento dell’Ungheria secondo cui tale restrizione è giustificata dalla lotta contro l’inflazione e dalla tutela dei consumatori svantaggiati mediante un approvvigionamento garantito di prodotti alimentari di base a prezzi accessibili. Essa constata che le misure in questione non sono proporzionate, poiché non perseguono in modo coerente e sistematico gli obiettivi prefissati e non sono quindi idonee a garantirne il raggiungimento.
Infatti, gli unici commercianti interessati sono quelli il cui fatturato annuo supera la soglia prestabilita, che si trovano generalmente in zone urbane piuttosto che in zone rurali. Una parte significativa dei consumatori svantaggiati avrà quindi difficoltà, nella pratica, ad accedere ai prodotti alimentari a prezzi ridotti.
In secondo luogo, la Corte sottolinea che spetta al giudice ungherese determinare se il regime contestato costituisca, ai sensi della direttiva relativa ai servizi nel mercato interno, una discriminazione indiretta nei confronti delle società aventi sede al di fuori dell’Ungheria.
A tale riguardo, si dovrebbe constatare l’esistenza di una discriminazione indiretta vietata dalla direttiva ove, a seguito della verifica del giudice ungherese, risultasse che le grandi catene di distribuzione ungheresi eludano la normativa, da un lato, in quanto operanti in franchising e quindi non tenute a sommare il proprio fatturato per verificare se hanno superato la soglia prestabilita e, dall’altro, in quanto esercenti le loro attività a titolo di un codice della classificazione statistica delle attività economiche diverso da quello previsto dal regime contestato.
In ogni caso, anche se il giudice ungherese dovesse stabilire che la normativa in questione non è discriminatoria, detta normativa non è conforme alle prescrizioni della direttiva, poiché, come constatato in merito alla sua incompatibilità con il regolamento Ocm, essa non è idonea a garantire il raggiungimento dei suoi obiettivi. Tale normativa è quindi contraria anche alla direttiva relativa ai servizi nel mercato interno.

