Con la sentenza n. 23718/2026 la sezione Lavoro della Cassazione civile ha respinto il ricorso di un lavoratore, adibito per diversi periodi a mansioni superiori di cui chiedeva l’assegnazione definitiva, lamentando un comportamento del datore di lavoro se non spiccatamente abusivo, ma che aveva determinato il superamento del periodo massimo previsto dalla contrattazione collettiva dopo il quale scatta la promozione automatica. In base a tale accertamento il ricorrente chiedeva ovviamente l’adeguamento della retribuzione. E a fronte del mancato riconoscimento della promozione da parte del datore il lavoratore ha intrapreso la via giudiziale, ma non ha ottenuto ragione fino in sede di legittimità.

La decisione negativa

La Cassazione afferma infatti che in tal caso non si era al di fuori di un’assegnazione temporanea in quanto la sostituzione non aveva riguardato un posto vacante. E nel confermare la decisione di appello la Suprema Corte non ha ravvisato alcun illegittima inversione dell’onere probatorio, anche in base al Codice civile. Per cui è stato ribadito nel rigettare il ricorso che non scatta la promozione automatica per chi svolge mansioni superiori se si tratta di sostituzione temporanea. E in assenza di condotte abusive implementate dal datore di lavoro al fine di non superare il periodo fissato dal Ccnl o comunque in assenza della prova dell’eventuale illegittima frammentazione dei periodi nessun automatica promozione può essere rivendicata dal lavoratore che ha svolto le mansioni superiori.

Codice civile e Ccnl

Al di là delle diverse declinazioni della contrattazione collettiva la norma basilare al centro della vicenda è l’articolo 2103 del Codice civile dove prescrive che nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.

Nel caso concreto il contratto colletivo applicabile prevedeva la promozione automatica nel caso di mansioni superiori svolte oltre un periodo di tre mesi. E anche per periodi più brevi sommati tra loro il contratto collettivo disponeva che fosse provata una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi e una predeterminazione utilitaristica di tale comportamento datoriale in ragione di un’esigenza strutturale di sopperire a carenza in organico.

La mancata prova

Ma in base a tale condotta datoriale non era stata fornita alcuna prova né che la frammentazione fosse frutto di una sua preordinazione fraudolenta del datore di lavoro né che il posto di lavoro “superiore” fosse di fatto vacante. Mancava quindi sia in base alla norma civilistica che contrattuale l’elemento costitutivo del diritto all’inquadramento superiore.

Da ciò la conferma della sentenza di appello e l’affermazione della Cassazione secondo cui in materia di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto con altro lavoratore di qualifica inferiore, l’articolo 2103 del Codice civile non prescrive che - perché sia escluso il diritto del sostituto alla definitiva assegnazione alle mansioni superiori - il datore di lavoro debba comunicare a quest’ultimo, in occasione dell’assegnazione anzidetta, il nominativo del sostituito e i motivi della sostituzione (fermo restando che la contrattazione collettiva può prevedere un regime più rigoroso per tutelare più efficacemente la professionalità del lavoratore contro possibili abusi del datore di lavoro).

In ordine alla distribuzione dell’onere probatorio in caso di “promozione automatica”, questa Corte ha più volte statuito che grava sul lavoratore l’onere di provare che il lavoratore sostituito era assente senza diritto alla conservazione del posto di lavoro, configurandosi tale circostanza come fatto costitutivo del diritto vantato.

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