In sentenza l’adita Corte d’Appello di Palermo (sezione I, sentenza 27 gennaio 2026 n. 206) si sofferma sulla corretta esegesi dell’articolo 913 del codice civile, norma secondo cui “il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l’opera dell’uomo. Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso. Se per opere di sistemazione agraria dell’uno...
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