La responsabilità per il “Prospetto informativo” non veritiero non è esclusa dall’assoluzione in sede penale dal reato di false comunicazioni sociali. Il mancato superamento delle soglie di punibilità non esclude infatti, di per sé, il risarcimento del danno all’investitore, perché occorre verificare autonomamente se le informazioni false od omesse abbiano orientato la decisione di investimento. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 24029/2026, accogliendo il ricorso di un investitore.
La vicenda nasce dall’aumento di capitale (fino a 460mln di euro) deliberato nel 2011 da Fondiaria Sai, poi UnipolSai Assicurazioni. La ricorrente, socia unica di una società panamense, aveva sottoscritto l’operazione investendo circa 2,7 milioni di euro dopo aver esaminato il prospetto informativo approvato da Consob e Isvap, nel quale l’aumento veniva giustificato dall’esigenza di rafforzare il patrimonio e sostenere alcuni investimenti immobiliari. Tuttavia, appena nove mesi dopo, la compagnia fu costretta a deliberare un nuovo aumento di capitale da 1,2 miliardi di euro, motivato dalla necessità di coprire le perdite derivanti dalla svalutazione del patrimonio immobiliare e delle partecipazioni. A seguito del successivo raggruppamento delle azioni, l’investitrice cedette l’intero pacchetto azionario e i diritti di opzione, recuperando poco più di 108 mila euro. Ritenendo che il prospetto del 2011 avesse taciuto informazioni decisive sulla reale situazione patrimoniale della società – in particolare la sottostima delle riserve sinistri, le necessarie svalutazioni del patrimonio e l’insufficienza del primo aumento di capitale – agì in giudizio chiedendo il risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 94 del Testo unico della finanza.
Tribunale e Corte d'appello respinsero la domanda, escludendo il nesso causale tra le presunte omissioni del prospetto e la decisione di investimento, affermando che il documento rappresentasse già la situazione di difficoltà della società e che la sottostima delle riserve, alla luce delle assoluzioni penali per falso in bilancio, avesse un'incidenza solo marginale.
Una motivazione bocciata dalla Prima sezione civile. “Ove il prospetto veicoli false comunicazioni sociali – scrive la Corte - non può attribuirsi valore dirimente al fatto che in sede penale si sia accertato, con riferimento alle false comunicazioni, il mancato superamento delle soglie di punibilità previste dalla fattispecie incriminatrice”. “Infatti – prosegue -, l’introduzione delle suddette soglie obbedisce alla finalità di delimitare l’ambito di tutela, sul piano penalistico […] definendo in tal modo l’offensività che le condotte poste in essere devono avere per essere prese in considerazione dalla legge come reati”. Le stesse soglie non sono invece “affatto indicative della mancata incidenza dei comportamenti commissivi o omissivi della società sulla scelta dell’investitore”.
La Corte di appello – continua la decisione -, “avrebbe dovuto spiegare per quale ragione […] la falsa rappresentazione, per il ragguardevole importo di euro 528.000.000,00, di un dato incidente sullo stato patrimoniale della società fosse inidonea a condizionare la scelta di investimento”.
Da qui l’affermazione del seguente principio di diritto: «In tema di responsabilità da prospetto, la risarcibilità del danno non è esclusa dall’accertamento, in sede penale, del mancato superamento delle soglie quantitative di rilevanza penale del falso, dovendo il giudice civile pur sempre accertare se la falsa informazione, ove pure non punibile come reato, rivestisse un ruolo tanto marginale da non lasciar più presumere, sul piano privatistico, l’esistenza del nesso causale tra la decettività del prospetto e il danno sofferto dall’investitore in dipendenza della sua scelta di investimento».

