Le misure protettive del patrimonio non sospendono indiscriminatamente le prerogative dei creditori, ma preservano le condizioni necessarie affinché il debitore possa accedere a uno degli strumenti di regolazione della crisi previsti dal CCII. In questa prospettiva, l’espressione “azioni esecutive e cautelari”, di cui all’art. 54, co. 2, CCII, non può essere interpretata in termini meramente formali, ma deve essere letta alla luce della finalità dell’istituto in concreto attivato e dell’incidenza...
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