In assenza di un effettivo radicamento sul territorio italiano, non può essere concessa all’immigrato irregolare la “protezione speciale”, il cui presupposto centrale è l’inserimento del richiedente nel tessuto familiare, sociale e lavorativo del Paese. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 25248/2026, rigettando il ricorso di un cittadino marocchino che aveva soggiornato per trent’anni in Italia, scontando però 5 anni di carcere per diversi reati, alcuni anche gravi.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, aveva negato la richiesta del ricorrente richiamando la “mancata integrazione in Italia”, le “plurime condanne penali per aver commesso dal 1993 più reati” quali: tentata estorsione, vendita di sostanze stupefacenti, resistenza, lesioni, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, estorsione, furto, violenza sessuale in concorso, ricettazione.
Né sono sufficienti integrare un “livello di radicamento effettivo idoneo a fondare una lesione del diritto alla vita privata ai sensi dell’art. 8 CEDU”, la “permanenza continuativa in Italia dal 1987, con ingresso all’età di dodici anni”; “l’uso della lingua italiana”; “l’esistenza di attività formative e lavorative svolte in carcere, dove aveva conseguito la licenza media, seguito un corso come alimentarista e svolto attività lavorativa per cinque anni”.
La Prima Sezione civile ricorda che la seconda parte dell’art. 19, comma 1.1, T.u.i. (nel testo introdotto dal d.l. 130/2020), attribuisce rilievo diretto all’integrazione sociale e familiare del richiedente, da valutare in base alla natura ed effettività dei vincoli familiari, all’inserimento sociale, alla durata del soggiorno e ai legami con il Paese d’origine. La norma, prosegue la Corte, “non richiede alcun giudizio di comparazione con le condizioni del Paese di provenienza, neppure nella forma attenuata della proporzionalità inversa”. “Ne discende … che laddove il radicamento manchi o risulti meramente apparente, il giudizio comparativo diviene strutturalmente inutile”.
La protezione speciale non può essere, infatti, riconosciuta “in assenza di un effettivo percorso di integrazione, poiché la norma fonda la tutela proprio sull’esistenza di un radicamento qualificato”.
Nel caso in esame, in cui il Tribunale ha ritenuto prevalente il profilo di pericolosità, l’assenza di un radicamento significativo esclude in radice la necessità di procedere a qualsiasi comparazione con la situazione del Paese d’origine.
Da qui l’affermazione del seguente principio di diritto: “In tema di protezione speciale, ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, t.u.i, nel testo introdotto dal d.l. n. 130 del 2020, l’integrazione sociale e familiare del richiedente costituisce il fulcro principale della valutazione giudiziale, da apprezzarsi in base alla natura ed effettività dei vincoli familiari, al grado di inserimento sociale, alla durata del soggiorno e ai legami con il Paese d’origine. Ne consegue che, in difetto di un radicamento effettivo, non vi è luogo ad alcun giudizio di comparazione con le condizioni del Paese di provenienza, neppure nella forma attenuata della proporzionalità inversa; e, in presenza di un profilo di pericolosità ritenuto prevalente, la protezione speciale deve essere esclusa per insussistenza del presupposto integrativo richiesto dalla norma”.

