La Cgue con la sentenza sulla causa C-249/25 ha affermato che non è legittima la previsione nell’ambito della protezione internazionale che preveda la sospensione automatica dell’iter di accoglimento delle domande di asilo quando i i richiedenti abbiano ottenuto la protezione temporanea.

Il caso a quo

Nel marzo 2022, UB, cittadino cinese di origine uigura, è giunto nei Paesi Bassi con la moglie ucraina e loro figlio, e ha presentato in tale Paese una domanda di asilo. Le autorità dei Paesi Bassi gli hanno concesso la protezione temporanea per la sua qualità di familiare di una cittadina ucraina, residente in Ucraina con loro figlio prima del 24 febbraio 2022, e hanno sospeso l’esame della sua domanda di asilo fino alla scadenza di tale periodo di protezione.

All’inizio del 2024 UB ha contestato al Ministro per l’Asilo e la Migrazione dei Paesi Bassi di non aver deciso in merito alla sua domanda di asilo entro i termini previsti dal diritto dell’Unione (direttiva 2013/32/Ue sulle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale). In mancanza di risposta, egli ha adito il Tribunale dell’Aia, il quale ha ingiunto al Ministro di pronunciarsi sulla domanda di asilo.

Adito in appello, il Consiglio di Stato dei Paesi Bassi ha chiesto alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2001/55/Ce sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi; articolo 31 della direttiva 2013/32) consenta di sospendere automaticamente, fino alla scadenza del periodo di protezione temporanea, l’esame di una domanda di asilo presentata dal beneficiario di tale protezione.

La risposta della Cgue

Nella sua sentenza, la Corte ricorda anzitutto che l’obiettivo della protezione temporanea è quello di garantire tutele immediate e minime agli sfollati all’interno degli Stati membri, in particolare quando il sistema di asilo di questi ultimi rischia di non poter far fronte all’afflusso massiccio di domande di protezione internazionale.

La Corte osserva che il diritto dell’Unione consente al beneficiario di protezione temporanea di presentare una domanda di protezione internazionale e che il rigetto di tale domanda non comporta la perdita dello status di protezione temporanea, poiché le due procedure possono svolgersi simultaneamente e in modo indipendente.

La protezione temporanea non blocca i termini per quella internazionale

Inoltre, l’applicazione delle direttive relative al trattamento delle domande di protezione internazionale non esclude in alcun modo i richiedenti che già beneficiano di protezione temporanea, cosicché le norme generali stabilite da tali direttive sono loro applicabili.

I termini da esse previsti sono quindi vincolanti nell’esame di una domanda di protezione internazionale, indipendentemente dal fatto che il richiedente già benefici di protezione temporanea. Ciò precisato, il diritto dell’Unione autorizza tuttavia gli Stati membri a prorogare i termini per l’esame delle domande di protezione internazionale qualora ciò sia giustificato da ragioni oggettive, in particolare da difficoltà amministrative che potrebbero derivare dall’aumento del numero di domande di protezione internazionale presentate contemporaneamente. In particolare, l’articolo 31 della direttiva 2013/32 prevede la possibilità di prorogare il termine per l’esame di una domanda di protezione internazionale di nove mesi o, in casi debitamente motivati, di ulteriori tre mesi e, in caso di situazione di incertezza temporanea nel Paese di origine,fino a 21 mesi.

Infine, una sospensione automatica e generalizzata dell’esame delle domande di protezione internazionale durante il periodo di protezione temporanea sarebbe in contrasto con la finalità stessa di tale protezione, ovvero quella di preservare l’effettiva possibilità per i richiedenti di ottenere una protezione internazionale al termine di un adeguato esame della loro situazione individuale, garantendo loro al tempo stesso, nell’immediato, una protezione di minore ampiezza.

La causa oggettiva per la sospensione

La Corte rileva, da ultimo, che non è escluso che, in casi eccezionali, la presentazione in un breve lasso di tempo di un numero considerevole di domande di protezione internazionale ponga uno Stato membro nell’impossibilità oggettiva di esaminare tutte le domande nel rigoroso rispetto dei termini previsti. Tale situazione può quindi indurre le autorità ad adottare misure quali l’esame scaglionato delle domande, definendo, se del caso, delle priorità a tal fine. Il giudice nazionale deve quindi assicurarsi che l’eventuale superamento dei termini applicabili non consegua a una sospensione generalizzata e automatica dell’esame delle domande di protezione internazionale presentate dai beneficiari di protezione temporanea, ma risulti unicamente dalle misure necessarie per far fronte a un’impossibilità oggettiva di rispettare tali termini.

Riproduzione riservata Ⓒ